Attenuante ex sentenza 86 del 2024: inammissibile la rivalutazione in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 10376 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo la mancata concessione dell’attenuante individuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, miri a ottenere una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova, trattandosi di valutazione di merito estranea al giudizio di legittimità. La Corte di appello motiva adeguatamente il diniego dell’attenuante quando rileva che il reato è stato commesso con modalità particolarmente violente. Sono altresì inammissibili, perché generiche, le censure che non operano un confronto specifico con le argomentazioni della decisione impugnata e che ripropongono doglianze già disattese nel merito, anche quando riguardano l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen. o il diniego delle attenuanti generiche: in quest’ultimo caso, non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 03/06/2025, confermava la condanna pronunciata nei confronti di due imputati, qui indicati come “il ricorrente Fedele” e “il ricorrente Luppino”, in relazione ai reati rispettivamente loro ascritti. Avverso tale decisione entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di impugnazione e ribadendo, uno di essi, le proprie ragioni anche con memoria depositata ai sensi di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i ricorsi, ne ha rilevato l’inammissibilità sotto distinti profili. Con riferimento al primo motivo del ricorso del Fedele, concernente la mancata concessione dell’attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, la Corte ha osservato che la doglianza instava per una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova, attività estranea alle competenze del giudice di legittimità. Al contrario, la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego, rilevando che il reato era stato compiuto con modalità particolarmente violente, circostanza ostativa alla concessione del beneficio.
Quanto alle ulteriori doglianze del medesimo ricorrente, relative all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen., la Corte le ha ritenute reiterative e, dunque, aspecifiche. La Corte territoriale aveva, infatti, motivatamente ritenuto sussistente l’aggravante, evidenziando, con argomentazione logica e aderente alle emergenze processuali, che il luogo di consumazione del reato ostacolava la privata difesa.
Con riguardo al ricorso del Luppino, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la ricettazione: le censure erano già state proposte in appello e puntualmente disattese, senza che il ricorrente operasse alcun confronto specifico con le argomentazioni della decisione impugnata. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato invece ritenuto manifestamente infondato.
La Corte ha, sul punto, ribadito il principio in base al quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello era esente da evidenti illogicità. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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