Sequestro probatorio di opere d’arte contraffatte: motivazione e perduranti esigenze (Cass. pen. Sez. III n. 34491 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio e il relativo decreto di convalida del pubblico ministero devono contenere una motivazione che, pur concisa, dia conto in modo specifico della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Nel decreto di convalida il pubblico ministero non è tenuto a formulare un capo d’incolpazione provvisorio, essendo sufficiente la sintetica descrizione dei fatti e delle finalità probatorie. L’avvenuto espletamento di accertamenti, misurazioni e rilievi da parte della polizia giudiziaria non esclude il mantenimento del vincolo quando debbano essere disposti ulteriori accertamenti tecnici che richiedono specifiche cognizioni e la conservazione dello stato delle cose sequestrate. Il giudizio di proporzionalità non si commisura al valore economico dei beni quando il vincolo è funzionale all’accertamento del reato.
Il Fatto
La polizia giudiziaria, nell’ambito di indagini delegate dal pubblico ministero, esegue un sequestro probatorio di opere d’arte attribuite a un noto artista e ritenute contraffatte. Il pubblico ministero convalida il decreto e il Tribunale del riesame rigetta l’istanza proposta dall’indagato.
Quest’ultimo ricorre per cassazione deducendo quattro motivi: l’omessa motivazione sulle eccezioni di nullità del verbale di sequestro e del decreto di convalida; il difetto di motivazione sulla proporzionalità della misura, avuto riguardo al valore economico delle opere; l’insussistenza del pericolo di alterazione o modificazione delle cose; l’eccessiva durata del vincolo. Il Procuratore generale conclude per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Quanto ai primi due motivi, il Tribunale del riesame ha fornito puntuale ed esauriente risposta alle censure, in continuità con l’orientamento di legittimità secondo cui il sequestro e il decreto di convalida richiedono una motivazione concisa ma specifica sulla finalità di accertamento. La Sezione Unite n. 36072 del 2018 è richiamata proprio per affermare che il vincolo non deve risultare eccentrico rispetto all’ipotesi d’accusa.
I giudici di merito hanno accertato che il sequestro si è reso necessario nell’ambito delle attività d’indagine e che le finalità probatorie erano di immediata percezione, riferendosi alle opere che si suppongono contraffatte. Le censure difensive non si confrontano con l’ordinanza impugnata.
Sul decreto di convalida la Corte ribadisce che il pubblico ministero non deve formulare un capo d’incolpazione provvisorio, bastando la sintetica descrizione dei fatti e delle finalità probatorie, come affermato da Sez. II n. 46130 del 2023 e Sez. VI n. 56733 del 2018. Il Tribunale ha inoltre dato conto dell’interlocuzione con l’indagato, che aveva prodotto attestati di autenticità a fronte della contestazione della contraffazione.
Quanto alla dedotta sproporzionalità e all’asserita inutilità preventiva, la Corte rileva che il sequestro è probatorio, non preventivo, ed è finalizzato all’accertamento della sospetta contraffazione. I preliminari risultati degli esperti della polizia giudiziaria, contrastati dalle consulenze di parte, impongono il mantenimento del vincolo.
Sulla durata del vincolo il Tribunale ha osservato che sono tuttora in corso gli accertamenti dell’esperta custode delle opere. La Corte richiama Sez. III n. 36371 del 2021, secondo cui l’espletamento dei primi rilievi non esclude il mantenimento del vincolo quando servano ulteriori accertamenti tecnici che richiedono la conservazione dello stato delle cose. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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