Droga lieve esclusa dal dato ponderale e pena discrezionale (Cass. pen. Sez. VII n. 28210 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che afferma o nega la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve dare conto di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della prevalenza riservata ad alcuni di essi. Il percorso giustificativo deve illustrare non solo i motivi che impongono di valorizzare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore, ma anche le ragioni per cui la carica negativa non risulti bilanciata da elementi indicativi, se singolarmente considerati, della ridotta offensività. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo di motivazione quando richiama i criteri dell’art. 133 cod. pen., la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo necessaria una spiegazione specifica solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa ex art. 442 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 23 settembre 2023, alla pena di anni due di reclusione e euro seimila di multa. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna con sentenza dell’11 novembre 2025.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto tre profili: il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata fissazione della pena nel minimo edittale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per tutti i motivi proposti, qualificandoli come riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Sul primo profilo, relativo alla lieve entità, il Collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 51063 del 2018, secondo cui il giudice deve dimostrare di avere valutato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di avere spiegato le ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. Il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che impongono di valorizzare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore, ma anche di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi.

Nel caso concreto la Corte di appello si era fatta carico della valutazione globale degli elementi caratterizzanti il reato e aveva rilevato che ostava alla qualificazione del fatto come lieve il dato ponderale, costituito da 2,7 kg di hashish con principio attivo pari a circa 411 grammi, indicativo di un traffico di dimensioni non lievi. La motivazione sul punto è stata quindi ritenuta adeguata.

Quanto ai profili attinenti al trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che il giudice di merito assolve all’onere di motivazione quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato e la capacità a delinquere, come avvenuto nel caso esaminato. Ha richiamato sul punto Sez. 2 n. 36104 del 2017 e Sez. 4 n. 21294, precisando che una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conferma dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 442 c.p.p.

Tutte le 254 sentenze sull'art. 442 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *