Ricorso per cassazione personale inammissibile se non sottoscritto da cassazionista (Cass. pen. Sez. V n. 35942 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento giurisdizionale non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, secondo il testo degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. La legittimazione a proporre l’impugnazione attiene alla titolarità sostanziale del diritto e va tenuta distinta dalle modalità di proposizione, che richiedono la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. La previsione non confligge con la libera scelta dell’imputato di farsi assistere da un difensore non iscritto all’albo, essendo ammesso il ricorso sottoscritto dal cassazionista nominato sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. L’esigenza di una specifica rappresentazione tecnica nel giudizio di legittimità è compatibile con l’art. 6, par. 3, lett. c), della Convenzione EDU, che lascia agli Stati contraenti la scelta dei mezzi per garantirla. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Bologna per bancarotta fraudolenta, ha proposto istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 03/07/2025, ha rigettato l’istanza, riferita a una precedente sentenza della medesima Corte del 1° giugno 2023, confermativa della condanna di primo grado.

Avverso tale rigetto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente, deducendo un unico motivo. Ha lamentato di non aver mai ricevuto copia del fascicolo processuale, più volte richiesta dal luogo di detenzione; di aver vanamente chiesto nel giudizio di secondo grado la nomina di un difensore d’ufficio in sostituzione del precedente, mai entrato in contatto con lui; e di non aver potuto interloquire con alcuno dei legali d’ufficio nominati nel merito, rimasti inerti, con violazione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando un vizio attinente alla modalità di proposizione dell’atto. Il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto personalmente dalla parte. A seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103/2017, l’atto deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/17, che ha distinto la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione: la prima attiene alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione, la seconda al suo concreto esercizio, per il quale occorre la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Il testo vigente dell’art. 613 cod. proc. pen. resta coerente con il principio che riconosce in capo all’imputato la titolarità del diritto di ricorrere, previsto dall’art. 607 cod. proc. pen., e disciplina soltanto le forme di presentazione dell’impugnazione.

La previsione non comprime la libera scelta dell’imputato di farsi assistere, anche d’ufficio, da un difensore non iscritto all’albo. La giurisprudenza ammette infatti il ricorso sottoscritto e presentato dal difensore cassazionista nominato sostituto processuale del primo, non abilitato, con le forme dell’art. 102 cod. proc. pen. La necessità di una specifica competenza tecnica nel giudizio di legittimità è del resto avvertita anche dalla giurisprudenza costituzionale, che l’ha ritenuta compatibile con le previsioni convenzionali.

La Corte richiama inoltre l’orientamento della Corte EDU, secondo cui la difesa personale dell’imputato, pur costituendo principio informatore del processo penale, consente una diversa graduazione a seconda della fase processuale. L’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU riconosce il diritto di difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore, ma non ne precisa le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi. Ne consegue un’ampia discrezionalità legislativa nel calibrare le modalità di garanzia della difesa tecnica e personale.

Da ciò discende la non irragionevolezza dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche richieste per l’esercizio della difesa innanzi alla Corte di cassazione, in un sistema che ammette il gratuito patrocinio a spese dello Stato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., all’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, il versamento di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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