Sequestro probatorio e riesame: no al dolo, motivi generici inammissibili (Cass. pen. Sez. III n. 35961 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già a compiere un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma a valutare l’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene. Il Collegio cautelare non è tenuto a verificare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, al cui accertamento può essere invece preordinato il sequestro. Non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo la regola desumibile dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., censure non sollevate nei precedenti giudizi di merito. I motivi sono generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 02/05/2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di alcuni indagati avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio ad opera della polizia giudiziaria, emesso dal pubblico ministero l’11/04/2025. Il reato ipotizzato è quello di esercizio dell’attività venatoria in periodo vietato, contestato in concorso e in relazione alla normativa regionale sulla caccia.

Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione degli artt. 67 e 103 d.l. n. 18/2020 sulla sospensione dei termini; assenza del fumus commissi delicti sotto il profilo oggettivo, con riguardo alla natura della zona cinologica; carenza dell’elemento soggettivo, per avere il Tribunale fornito motivazione ritenuta apparente. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. La questione di diritto dedotta non aveva costituito oggetto di motivo di riesame. La regola desumibile dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce di proporre per la prima volta in cassazione censure non sollevate nei precedenti giudizi di merito, principio valido sia per il ricorso avverso il provvedimento emesso in sede di riesame, sia per quello emesso in sede di appello.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Le deduzioni sono del tutto generiche e non si confrontano con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, che pure aveva chiarito come la normativa regionale trovasse applicazione per essere decorso, nell’aprile 2025, il termine quinquennale di efficacia del decreto di affidamento della zona cinologica alla società concessionaria. Tale confronto è doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod. proc. pen.: la funzione tipica del motivo è la critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso.

La Corte ribadisce che i motivi devono ritenersi generici non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Questa non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità del ricorso.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale verifica la sola astratta configurabilità del reato ipotizzato, con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori. Il Collegio cautelare non è tenuto a verificare l’esistenza dell’elemento soggettivo, al cui accertamento può essere invece preordinato il sequestro: richiedere ex ante la prova di tale elemento significherebbe vanificare la portata dello strumento probatorio.

Consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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