Sequestro preventivo, il terzo deve allegare la disponibilità del bene (Cass. pen. Sez. IV n. 39820 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti cautelari reali, la legittimazione del terzo non indagato a proporre impugnazione si fonda sulla disponibilità del bene al momento del vincolo e su una relazione di effettiva signoria con la cosa, tale da determinarne la restituzione al soggetto che la rivendichi. Non basta la sola titolarità formale del bene: è onere di chi impugna, a pena di inammissibilità, allegare la sussistenza di un interesse concreto e attuale, da correlarsi alla riacquisita disponibilità del bene e alla estraneità rispetto alla situazione che ha giustificato il sequestro. La verifica della legittimazione precede l’esame di ogni ulteriore profilo attinente ai poteri del terzo e ai presupposti applicativi della misura, e il giudice dell’impugnazione deve compierla d’ufficio.
Il Fatto
Il provvedimento definisce il ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà ha rigettato l’appello cautelare della ricorrente, legale rappresentante della società proprietaria di un’aviosuperficie sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento per disastro aviatorio. Il vincolo era stato disposto in relazione a un incidente occorso a un velivolo ultraleggero, con lesioni a una passeggera, durante l’attività di volo sull’area.
La ricorrente, terza rispetto al reato contestato al gestore, aveva chiesto al pubblico ministero, e poi al GIP, la revoca del sequestro o l’autorizzazione all’uso dell’area. Rigettata l’istanza, l’appello era stato respinto sul rilievo della persistenza delle anomalie strutturali e dell’assenza di elementi di novità, con conseguente irrilevanza delle doglianze sui requisiti di sicurezza e sulla qualificazione dell’area.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Preliminare a ogni questione, anche a quella sulla deducibilità dei motivi che l’art. 325 cod. proc. pen. circoscrive al solo vizio di violazione di legge, è la verifica della legittimazione della parte ricorrente, che ogni giudice dell’impugnazione deve effettuare anche in assenza di specifica deduzione, perché imposta dalla legge.
Gli artt. 322, 322 bis e 355 cod. proc. pen. riconoscono la facoltà di impugnazione cautelare, tra gli altri, a chi avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate. La legittimazione astratta di tale soggetto si fonda sul presupposto fattuale della disponibilità del bene al momento del vincolo o sulla relazione di effettiva signoria tra chi contesta la misura e il bene, tale da determinarne la restituzione in caso di revoca. L’individuazione delle categorie legittimate non esonera tuttavia dal vaglio di ammissibilità fondato sugli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che postulano un interesse concreto e attuale, da accertare non come pretesa all’esattezza teorica della decisione, ma come utilità pratica derivante dall’accoglimento del gravame.
Nel caso concreto, la legittimazione della ricorrente risulta ricollegata alla sola circostanza della proprietà formale dell’area da parte dell’ente rappresentato. Il bene, però, era nella disponibilità del soggetto indagato, che ne era gestore e al quale il sequestro era stato applicato. A fronte di tale situazione, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare gli elementi indicativi della riacquisita disponibilità del bene, e non solo della titolarità formale, per effetto del venir meno dell’accordo negoziale in forza del quale la signoria era esercitata dal gestore.
La Corte richiama il consolidato orientamento sulla necessità dell’interesse ad impugnare, precisando che in mancanza di prova dell’effettiva titolarità l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la revoca della misura, ma non la restituzione del bene, con nessun risultato concretamente utile per il terzo. Il tema dei poteri del terzo legittimato e quello, speculare, della legittimazione dell’indagato restano estranei alla decisione, perché qui si discute della stessa signoria sul bene. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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