Bancarotta fraudolenta distrattiva e impropria: assorbimento e indici di fraudolenza (Cass. pen. Sez. V n. 37088 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., dovendosi ritenere quest’ultimo assorbito nel primo quando l’azione diretta a causare il fallimento è la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, costituiscono indici di fraudolenza, rilevanti per l’accertamento dell’elemento oggettivo e del dolo generico, la partecipazione a un sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti e la ricezione di assegni in assenza di prestazione solo apparentemente pattuita, realizzato in prossimità del fallimento quando lo stato di dissesto sia già conclamato. La distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, in ragione dell’obbligo di verità sanzionato dall’art. 87 l. fall. L’annotazione di dati oggettivamente falsi in contabilità integra la bancarotta fraudolenta documentale generica, non quella semplice, quando la condotta presenti le connotazioni modali della norma incriminatrice.

Il Fatto

La vicenda riguarda il fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel 2010, in relazione al quale i giudizi di merito hanno accertato distrazioni di danaro attraverso un articolato sistema di fatturazioni non veritiere, relative a operazioni inesistenti o sovrastimate. L’imputato, amministratore e legale rappresentante della fallita in periodi alterni, è stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. La Corte d’Appello, in riforma parziale, ha assolto un coimputato e ha confermato la condanna del ricorrente, riducendo solo le pene accessorie fallimentari.

Avverso la sentenza d’appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stata la responsabilità declinata secondo le linee della bancarotta impropria e non dell’originaria imputazione; carenza dell’elemento soggettivo, con richiesta di riqualificazione nel diverso delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; e infine erronea qualificazione della bancarotta documentale, da riqualificare come semplice.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso complessivamente infondato. Sul primo motivo richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione e sentenza, il mutamento del fatto rileva solo quando si verifichi una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione con reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U n. 36551 del 2010, Carelli; Sez. U n. 16 del 1996, Di Francesco). Il principio è violato quando tra i fatti descritti e quelli ritenuti non sia individuabile un nucleo comune, ponendosi essi in rapporto di eterogeneità e incompatibilità.

Nel caso concreto, la sentenza di merito ha ricostruito un articolato sistema di operazioni economiche tra la fallita e altre società riconducibili al ricorrente, rivelatesi o fittizie o in totale evasione IVA. Le operazioni — pagamenti per forniture, sovrafatturazioni, contabilizzazione non coerente delle giacenze — hanno determinato un ingiustificato impoverimento del patrimonio sociale in danno dei creditori. Tali condotte non modificano il fatto rispetto al quale la difesa è stata esercitata, confermando la coerenza con l’imputazione.

La Corte afferma poi il principio centrale: tra bancarotta distrattiva e bancarotta societaria impropria da operazioni dolose non sussiste un rapporto di alternatività, ma la seconda può considerarsi assorbita nella prima quando l’azione causativa del fallimento è la medesima. In tale atteggiamento psicologico si concreta infatti anche l’elemento soggettivo della bancarotta impropria (Sez. V n. 35066 del 2007, Ascone; Sez. V n. 44103 del 2016, Ferlaino; Sez. V n. 348 del 2021, D’Ambrosi).

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione ricorrono gli indici di fraudolenza in presenza di un sistema di fatture per operazioni inesistenti in prossimità del fallimento, quando il dissesto sia conclamato (Sez. V n. 12052 del 2021, Amorello). Le fatture inesistenti non escludono la distrazione, ma ne costituiscono la “spia”: non si può distrarre somme mai entrate nel patrimonio, ma il sistema documentale funge da schermo alla celata distrazione. Gli eventuali reati fiscali non esauriscono la rilevanza penale delle condotte, trattandosi di fattispecie concorrenti per diversità del bene tutelato e degli elementi oggettivo e soggettivo.

Infine, il terzo motivo è manifestamente infondato: l’annotazione di dati oggettivamente falsi in contabilità integra sempre la seconda ipotesi di cui all’art. 216, primo comma, n. 2), l. fall., e non quella semplice. La Corte valorizza la consistenza del materiale documentale, la correlazione tra falsificazioni e attività distrattiva e il disordine contabile generale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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