Bancarotta fraudolenta: la distrazione va provata sul dato fisico dei beni (Cass. pen. Sez. V n. 24893 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio sociale non può essere costituita da un mero dato contabile, in assenza di prova del dato fisico della mancanza dei beni. L’accertamento della previa disponibilità dei beni in capo all’imputato non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo le risultanze desumibili da tali atti essere valutate nella loro intrinseca attendibilità. L’avviamento commerciale è suscettibile di costituire oggetto materiale del reato di cui all’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. alla sola condizione che siano contestualmente oggetto di disposizione l’azienda o i fattori aziendali idonei a generarlo. La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta in esito a giudizio abbreviato alla legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, aggravato ai sensi dell’art. 219 legge fall. Secondo i giudici di merito la ricorrente aveva distratto rimanenze di magazzino, un’autovettura e l’avviamento commerciale, trasferendoli o consentendone l’utilizzo a una seconda società, da lei di fatto gestita, esercente la stessa attività della fallita.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, con i quali ha censurato la valutazione del compendio probatorio, l’elemento soggettivo, la nullità per violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., l’applicazione delle aggravanti e la determinazione del trattamento sanzionatorio e delle pene accessorie.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l’impianto argomentativo della sentenza impugnata esibisce incolmabili vuoti motivazionali su profili decisivi della ricostruzione del fatto. Quanto alle rimanenze di magazzino, i giudici di merito ne hanno giustificato la distrazione esclusivamente sulla base della differenza aritmetica tra i dati contabili emergenti dalla relazione ex art. 33 legge fall. e il valore stimato dal perito estimatore.
Richiamando Sez. V n. 49507 del 19.07.2017, Sez. V n. 52219 del 30.10.2014 e Sez. V n. 7588 del 26.01.2011, la Corte ha ribadito che la distrazione non può risolversi in un mero dato contabile, in assenza di prova del dato fisico della mancanza dei beni. Le sentenze di merito hanno omesso di accertare quali e quante rimanenze fossero fisicamente presenti all’atto dell’accesso del curatore e quali fossero state effettivamente rinvenute dal perito. Hanno inoltre trascurato dati contrastanti, quali l’esito negativo della perquisizione presso la sede della fallita e l’allegazione difensiva sulla permanenza della merce nei magazzini.
Quanto all’autovettura, la Corte ha qualificato come anodina l’argomentazione secondo cui la condotta doveva ritenersi provata perché priva di valore esimente l’autorizzazione del curatore, in mancanza di approfondimento sull’effettiva esistenza di tale autorizzazione e sul concreto utilizzo del veicolo.
Sull’avviamento commerciale, la Corte ha svolto premesse in diritto richiamando Sez. V n. 5357 del 30.11.2017, Sez. V n. 8598 del 24.05.1982, Sez. V n. 26542 del 19.03.2014, Sez. V n. 9813 del 08.03.2006, Sez. V n. 3817 dell’11.12.2012 e Sez. V n. 23577 del 23.04.2024. Ha precisato che non è configurabile la distrazione quando la condotta investa l’avviamento in sé, non potendo ritenersi automaticamente distrattivo ogni fenomeno di trasferimento di valore da una società a un’altra, come nella mera migrazione della clientela. Non essendo stato spiegato quali e quanti fattori aziendali siano stati trasferiti, la motivazione risulta né corretta in diritto né congrua.
La Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio, assorbendo gli ulteriori motivi e precisando, quanto all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, che essa si configura solo se al fatto di rilevante gravità corrisponda un danno per i creditori di entità altrettanto grave (Sez. V n. 48203 del 10.07.2017; Sez. I n. 28009 del 10.04.2024). Quanto alle pene accessorie, ha richiamato Sez. Un. n. 28910 del 28.02.2019, escludendo il meccanismo di parametrazione automatica.
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Nota della Redazione
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