Invasione di edifici con occupazione protratta è reato permanente (Cass. pen. Sez. II n. 37419 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen., quando si realizzi mediante un ingresso abusivo nell’immobile altrui seguito da una occupazione che postuli una condotta attiva dell’agente, ha natura permanente. La prescrizione decorre pertanto non dal momento dell’introduzione abusiva, ma dal momento in cui l’immobile viene rilasciato, spontaneamente o coattivamente. Assume rilievo non solo la condotta iniziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo, cui si ricollega la perdurante lesione del bene giuridico. Non è pertanto pertinente ricondurre la fattispecie alla categoria dei reati istantanei con effetti permanenti.
Il Fatto
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen. Gli si contesta di aver arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo, un alloggio di proprietà comunale, con condotta perdurante.
Il tribunale, pur dando atto del prevalente orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto il delitto di natura istantanea, consumandosi al momento dell’introduzione abusiva e facendo decorrere da allora i termini prescrizionali. Preso atto che l’ingresso era avvenuto al più tardi nel febbraio 2007, ha ritenuto decorso il termine di anni sei prima del decreto di citazione diretta a giudizio, individuato come primo atto interruttivo.
La Motivazione della Corte
Con un unico motivo, dedotta l’inosservanza degli artt. 633, 157 e 158 cod. pen., il ricorrente ha censurato la qualificazione del reato, sostenendone la natura permanente e la conseguente decorrenza della prescrizione dalla cessazione dell’occupazione. Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato.
La Corte ha ribadito il costante orientamento secondo cui l’occupazione abusiva ex art. 633 cod. pen. integra un delitto permanente quando la condotta illecita perdura durante l’illecita permanenza nel bene altrui, determinando un’immanente limitazione delle facoltà di godimento del titolare. Il termine prescrizionale decorre dunque dal momento in cui l’occupazione cessa con l’allontanamento dell’occupante dall’edificio.
Il percorso argomentativo valorizza la struttura della fattispecie. La nozione di invasione non attiene all’aspetto violento della condotta, che può mancare, ma al comportamento di chi si introduce arbitrariamente, ossia contra ius. L’occupazione costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per cui l’invasione è posta in essere: se per l’invasione è sufficiente l’accesso dall’esterno, per l’occupazione è indispensabile la permanenza invito domino. È alla condotta continua e ininterrotta che si ricollega la perdurante lesione del bene giuridico.
La Corte ha escluso la pertinenza della categoria dei reati istantanei con effetti permanenti, richiamata con riguardo ad altre fattispecie quali l’evasione o la modificazione dei luoghi ex art. 632 cod. pen. In questi casi la permanenza può derivare dalla necessità di un’attività continua dell’agente, evenienza che ricorre appunto nell’invasione di edifici. Diversamente opinando, si perverrebbe al risultato paradossale di ritenere prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva protratta per la volontà del trasgressore.
Il Collegio ha poi esaminato l’unico precedente difforme richiamato dal giudice di merito, Sez. 2 n. 7911 del 2017, rilevandone la non pertinenza: esso riguardava l’occupazione di un’area demaniale realizzata mediante inerti, con contestazione riferita a un periodo successivo a quello già coperto da giudicato, e l’azione dell’imputato si era esaurita con l’ingresso e il deposito dei materiali. Nel caso in esame, invece, l’imputato ha rilasciato l’alloggio solo nel maggio 2024, per poi farvi rientro nel novembre successivo, sicché il termine di prescrizione massima non è ancora maturato. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, ex art. 569 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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