Obbligo di motivazione rafforzata per la sentenza di assoluzione in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 37728 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che dia razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. Il ribaltamento assolutorio è consentito sulla base di un’operazione essenzialmente demolitiva, purché la ricostruzione alternativa sia rigorosamente ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. Non è sufficiente dissentire dalle argomentazioni del primo giudice: occorre riesaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato e quello eventualmente acquisito in seguito, per scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo della condanna. La motivazione che ometta di confrontarsi con gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado è carente e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La vicenda riguarda un procedimento per corruzione e per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’amministratore unico di una società in house partecipata da un comune aveva ricevuto utilità da un imprenditore in cambio dell’affidamento diretto di un servizio pubblico. Le utilità sarebbero state veicolate tramite una triangolazione di fatture per prestazioni inesistenti: un terzo professionista emetteva una fattura verso la società dell’imprenditore, ne otteneva il pagamento e subito dopo pagava una fattura di pari importo all’amministratore pubblico.

Il Tribunale aveva condannato l’imputato; la Corte di appello di Milano, in riforma, lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato quanto alla fatturazione e perché il fatto non sussiste quanto alla corruzione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo motivazione illogica e contraddittoria per travisamento della prova dichiarativa e violazione del più rigoroso obbligo motivazionale in caso di ribaltamento di sentenza di condanna.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello. Il Collegio muove dal principio delle Sezioni Unite n. 14800 del 2017 (proc. Troise), richiamato anche da Sez. IV n. 24439 del 2021 e da Sez. V n. 7815 del 2025: se per la condanna è richiesta la certezza della colpevolezza, per l’assoluzione è sufficiente il plausibile dubbio processuale. Da ciò deriva che l’obbligo motivazionale si atteggia diversamente a seconda che si sovverta una sentenza assolutoria o si riformi totalmente una condanna.

Nel secondo caso il giudice di appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, con operazione essenzialmente demolitiva. Tuttavia, perché ciò sia legittimo, le ricostruzioni alternative devono essere rigorosamente ancorate alle risultanze processuali. Non basta dissentire dalle argomentazioni di primo grado: occorre riesaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale.

Nel caso concreto la Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi. Essa non ha adeguatamente motivato sulla contestualità temporale tra la dazione di denaro e l’affidamento diretto del servizio pubblico, elemento ritenuto di particolare rilievo dal Tribunale. Né ha argomentato su altri elementi posti a fondamento della condanna: l’illegittimità dell’affidamento diretto; il rapporto di amicizia tra imputato e amministratore; la carenza di documentazione sulle operazioni fatturate; l’annotazione manuale apposta sull’estratto conto; il rinvenimento della fattura nella chiavetta sequestrata.

La Corte rileva inoltre che il Collegio di appello non si è confrontato adeguatamente con le trascrizioni delle deposizioni testimoniali: da esse risulta che il teste aveva riferito che l’imputato non voleva corrispondere soldi direttamente all’amministratore, e non che non volesse corrisponderli affatto. La Corte di appello, pur avendo ritenuto credibile quel teste, ne ha effettuato una lettura parziale. Da qui l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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