Partecipazione mafiosa: valutazione globale degli indizi e ruolo dinamico del partecipe (Cass. pen. Sez. V n. 37787 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la gravità degli indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. va accertata mediante una valutazione globale e unitaria degli elementi, non già attraverso un esame atomistico e parcellizzato degli stessi. Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame è limitato alla congruità logica e giuridica dell’apprezzamento indiziario, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Integra la condotta di partecipazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, con un ruolo dinamico e funzionale al perseguimento dei comuni fini criminosi, a prescindere dalla contestazione di specifici reati-fine e dai motivi dell’agire.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4 marzo 2025, ha rigettato l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari, in relazione alla provvisoria imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi, all’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e alla disciplina dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., applicabile agli ultrasettantenni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, dichiarato inammissibile perché volto a contrastare la valutazione complessiva della gravità indiziaria mediante una critica atomistica degli elementi valorizzati. Il Collegio ribadisce che, in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame si limita alla congruenza logica e giuridica dell’apprezzamento, richiamando Sez. 2 n. 9269 del 2013 e Sez. U n. 11 del 2000.
Il requisito della gravità degli indizi non può ritenersi insussistente sulla base di una valutazione separata dei singoli dati probatori, dovendosi verificare se, coordinati organicamente, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. Nel procedimento cautelare non si ricerca la certezza processuale, ma l’alta probabilità della prognosi di colpevolezza, secondo Sez. U n. 36267 del 2006.
Quanto al richiamo ai precedenti penali, la Corte osserva che non tutti risalgono agli anni Novanta e che il percorso criminale dell’indagato costituisce mera premessa di una valutazione fondata su conversazioni intercettate e servizi di osservazione. La condanna per concorso esterno non priva di decisività l’eccezione, perché le condotte contestate attengono a fatti più recenti e distinti.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento sulla partecipazione mafiosa, riferibile a chi si trovi in rapporto di stabile compenetrazione con il sodalizio, con ruolo dinamico e funzionale (Sez. VI n. 12554 del 2016). Da ciò deriva la non decisività della mancata contestazione di specifici reati-fine (Sez. V n. 27672 del 2019; Sez. II n. 56088 del 2017).
La Corte reputa adeguata la motivazione sugli incontri con un esponente di vertice e sul valore delle massime d’esperienza, ribadendo che non a chiunque è consentito approcciare ripetutamente i vertici del sodalizio (Sez. U n. 33748 del 2005). L’inserimento nel settore estorsivo è desunto da un insieme di indizi logicamente collegati, tra cui il riconoscimento dell’indagato quale componente attivo del sodalizio.
La Corte rigetta il secondo motivo, escludendo che il tempo trascorso dai fatti assuma rilievo decisivo, e il terzo, confermando la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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