Mandato di arresto europeo ostativo all’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 38202 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione della pericolosità del condannato che richiede misure alternative alla detenzione, la pendenza di un procedimento penale a suo carico dinanzi all’autorità giurisdizionale di altro Stato membro UE, già positivamente delibata dall’autorità nazionale con decisione di consegna ex legge n. 69/2005, deve essere specificamente apprezzata dal Tribunale di sorveglianza. Il parametro informativo è costituito dai dati contenuti nel mandato di arresto europeo e valutati nella sentenza che ha disposto la consegna. Non sussiste alcuna preclusione all’utilizzo di tali elementi, la cui esclusione comporterebbe una valutazione deteriore degli accertamenti di un paese membro rispetto a quelli nazionali, in violazione del principio di mutuo riconoscimento. Il giudizio prognostico sulla misura può fondarsi su dati gravemente indiziari non ancora asseverati da pronunce passate in cosa giudicata.
Il Fatto
Il condannato, con sentenza irrevocabile del G.i.p. presso il Tribunale di Ancona alla pena di cinque anni di reclusione per art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in relazione a condotte di traffico di cocaina dall’Olanda, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Firenze l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale. Il giudice ha respinto l’istanza pur in presenza di domicilio idoneo e di una seria offerta di lavoro, valorizzando il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria belga per traffico di stupefacenti, riciclaggio e associazione per delinquere, la cui estradizione era stata concessa ma sospesa fino a soddisfatta giustizia italiana.
Dagli atti del procedimento estradizionale il Tribunale ha tratto indicatori di uno spessore criminale superiore a quello rappresentato dalla vicenda oggetto di condanna. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce preliminarmente i criteri dell’affidamento in prova, misura che presuppone una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. Il giudizio si fonda sul reato commesso, sui precedenti penali, sulle pendenze processuali, sulle informazioni di polizia, sulla condotta carceraria e sull’indagine socio-familiare, secondo i precedenti richiamati (Sez. I n. 1812 del 1999, Sez. I n. 44992 del 2018).
Il Tribunale deve respingere l’istanza quando le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura a fronte dell’accertata pericolosità e dell’assenza di prospettive di sperimentazione fruttuosa (Sez. VII n. 7724 del 2013). Non basta l’assenza di indicazioni negative: occorrono elementi positivi idonei a fondare una prognosi favorevole e di prevenzione del rischio di recidiva (Sez. I n. 11573 del 2013).
La questione centrale riguarda l’utilizzabilità degli elementi desumibili da un procedimento pendente dinanzi a un’autorità estera che abbia emesso mandato di arresto europeo, già positivamente delibato dall’autorità nazionale nel procedimento estradizionale semplificato. La Corte esclude ogni preclusione: ammetterla comporterebbe una valutazione deteriore degli accertamenti di un paese membro UE, in contrasto con il principio di mutuo riconoscimento che la decisione quadro 2002/584/GAI e la legge n. 69/2005 concretizzano.
La positiva delibazione del mandato da parte della Corte di appello, ancorché la consegna sia rinviata ai sensi dell’art. 24, comma 1, legge n. 69/2005, è sufficiente a fare transitare nell’ordinamento interno i dati informativi della pendenza di quel procedimento. A seguito del d.lgs. n. 10/2021, che ha abrogato l’art. 6, comma 4, e rimosso il riferimento ai gravi indizi dall’art. 17 della legge, all’autorità nazionale non spetta più sindacare il quadro indiziario dell’autorità emittente (Sez. VI n. 39196 del 2021).
Nel caso concreto nessuna rilevanza assume la qualificazione del condannato come imputato anziché indagato, né l’eventuale anteriorità dei fatti esteri: tali dati possono comunque fondare la prognosi e persino giustificare la revoca ex post di una misura già concessa (Sez. I n. 16337 del 2024). Il Tribunale ha svolto una valutazione completa, comparando le capacità organizzative e di direzione emerse dal mandato con le modalità dell’attività lavorativa prospettata, incompatibili con le esigenze di contenimento del rischio. La revoca della misura cautelare da parte della Corte di appello non vincola il giudice di sorveglianza, che ha compiuto un’autonoma valutazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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