Continuazione in executivis e aumento di pena per i reati satellite (Cass. pen. Sez. I n. 38207 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della pena complessiva del reato continuato, il giudice dell’esecuzione, dopo aver individuato il reato più grave e fissato la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con un grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti e tale da consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e dell’assenza di un surrettizio cumulo materiale. L’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e reati giudicati con il rito abbreviato comporta che la riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. operi soltanto nei confronti di questi ultimi, siano essi reati satellite o reato più grave. La mancata equiparazione degli aumenti in executivis ai criteri dosimetrici già fissati in sede di cognizione integra una valutazione discrezionale congruamente motivata, come tale non sindacabile nel giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, ha applicato la continuazione fra i reati accertati con una prima sentenza, irrevocabile nel 2021, e quelli accertati con una seconda sentenza, irrevocabile nel 2017, già avvinti in continuazione con ulteriori reati oggetto di una terza pronuncia. Ha quindi rideterminato la pena complessiva, fissandola in anni ventitré e mesi sei di reclusione.

La difesa ha impugnato per vizio di motivazione, censurando il percorso argomentativo con cui il giudice dell’esecuzione ha quantificato gli aumenti per i reati già giudicati con il rito abbreviato, senza omologarli a quelli stabiliti in altro precedente giudizio, e assumendo il travisamento del dato quantitativo indicato al lordo della riduzione per il rito. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il ragionamento del giudice dell’esecuzione, che aveva individuato il reato più grave nel delitto di omicidio aggravato e confermato la relativa pena, procedendo poi al computo degli aumenti per gli ulteriori reati posti in continuazione, interna ed esterna. Aveva inoltre preso atto dell’istanza difensiva di adeguare gli aumenti a quelli già quantificati in altro giudizio, escludendo di poterla seguire.

Il giudice dell’esecuzione ha fondato il diniego su più considerazioni concorrenti: gli aumenti del precedente giudizio erano stati computati in presenza di un errore dosimetrico stigmatizzato dal giudice della cognizione; il rito abbreviato con cui quel giudizio si era concluso non consentiva una trasposizione meccanica in un giudizio celebrato con rito ordinario; e, soprattutto, la fattispecie ulteriore, commessa nella provincia di Taranto, era più grave delle singole cessioni di sostanza stupefacente, avendo i giudici di merito evidenziato il ruolo criminogeno e il rilevante allarme sociale.

La Corte puntualizza che la personalizzazione del trattamento sanzionatorio, ispirata ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen., ha integrato la base logico-giuridica su cui il giudice dell’esecuzione ha svolto le argomentazioni determinanti, non viziate da errori logici. Il riferimento all’errore dosimetrico e al rito abbreviato non risulta avulso dal contesto, ma coerente con l’esigenza di una valutazione autonoma degli aumenti afferenti ai reati posti in continuazione ulteriore.

Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 35852 del 22.02.2018, la Corte ribadisce che la riduzione per il rito abbreviato opera solo sui reati giudicati con quel rito. E, in linea con le Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, il giudice dell’esecuzione deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno correlato all’entità degli aumenti. Nel caso concreto tale onere è stato assolto, mentre le censure difensive si sono rivelate non rilevanti e aspecifiche.

Ne deriva, per la Corte, la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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