Integrazione atti dopo avviso ex art 415 bis e appello cautelare devoluzione (Cass. pen. Sez. II n. 38919 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini, ancorché anteriormente al decreto che dispone il giudizio, quando la relativa documentazione sia depositata e posta immediatamente a disposizione delle parti, non ravvisandosi alcuna lesione del diritto di difesa. L’attività integrativa del pubblico ministero non è soggetta a un limite cronologico finale, purché la difesa sia messa in condizione di confrontarsi e interloquire sulle acquisizioni, coerentemente con il principio di parità delle parti. Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen., le parti possono produrre elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, segnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi dell’atto di appello. La valutazione delle esigenze cautelari è insindacabile in sede di legittimità se ancorata a circostanze fattuali concrete e non travisate.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva ripristinato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per associazione per delinquere, in veste di promotore e organizzatore, e per plurime truffe ex art. 640-bis cod. pen. finalizzate all’accesso a contributi comunitari. Il provvedimento di revoca, emesso dal giudice delle indagini preliminari, era stato riformato in sede cautelare.

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’art. 310 cod. proc. pen. per tardività dell’appello del pubblico ministero, l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e il travisamento del fatto in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, anche in rapporto al trattamento riservato ad altri coindagati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare della documentazione prodotta con memoria difensiva in sede di legittimità, rappresentata dalla sopravvenuta messa in liquidazione della cooperativa. Il collegio rileva che si tratta di atti estranei alla piattaforma scrutinata dal giudice cautelare e richiama il principio secondo cui in Cassazione possono essere prodotti solo i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei gradi precedenti, sempre che non costituiscano prova nuova.

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Dall’accesso agli atti risulta che l’appello del pubblico ministero è stato depositato in data 24 maggio 2025, con pieno rispetto del termine di impugnazione rispetto al provvedimento del Gip emesso il 15 maggio 2025. La doglianza sulla decadenza è dunque smentita dal dato documentale.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte afferma il principio di continuità secondo cui non sussiste l’inutilizzabilità degli atti di indagine integrativi successivi all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., purché la documentazione sia depositata e immediatamente posta a disposizione degli indagati, non essendo configurabile alcuna violazione dei diritti di difesa. L’attività integrativa non è soggetta a un limite cronologico finale, richiedendosi solo che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi con le acquisizioni, in coerenza con la parità delle parti e con la facoltà di investigazione difensiva ex art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen., sono ammessi elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 15403 del 2023. Nella specie l’attività investigativa è ricondotta nell’ambito dell’art. 430, comma secondo, cod. proc. pen., con deposito tempestivo e differimento dell’udienza per l’esame della documentazione.

Quanto ai motivi sulla esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., la Corte esclude ogni rilievo alla pronuncia del Tar Campania, intervenuta dopo l’ordinanza impugnata e ad essa estranea. Il collegio cautelare ha valorizzato circostanze fattuali concrete: la partecipazione a un evento fieristico in rappresentanza della cooperativa, con spese sostenute dalla stessa, il possesso in comodato di autovettura e telefono intestati alla società e la proposta di cooptazione dell’indagato in Consiglio di amministrazione, nonostante le formali dimissioni. La Corte esclude infine la dedotta contraddittorietà rispetto alla posizione dei coindagati, richiamando Sez. III n. 4803 del 2024: il vizio logico rileva solo se interno alla stessa decisione, non rispetto a provvedimenti assunti in altra sede. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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