Sequestro della PG non convalidato: riesame inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 22529 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di riesame avverso il sequestro disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria è inammissibile, perché l’art. 355, comma 3, cod. proc. pen. la ammette esclusivamente contro il decreto di convalida del pubblico ministero e non contro il provvedimento con cui la polizia giudiziaria dispone il sequestro. L’omessa o tardiva convalida determina l’inefficacia del vincolo e fa sorgere l’obbligo di restituire le cose sequestrate; l’interessato può chiedere la restituzione al pubblico ministero e, in caso di diniego, proporre opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. L’erronea motivazione con cui il tribunale del riesame abbia fondato l’inammissibilità su ragioni diverse non ne impone l’annullamento, potendo la Corte rettificare la motivazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. quando la decisione in rito resta corretta.

Il Fatto

Nel corso di una perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 309/1990, vengono rinvenuti sostanza stupefacente, un bilancino, materiale per il confezionamento, telefoni cellulari e una somma in contanti. Gli stessi militari sottopongono il materiale a sequestro d’iniziativa. Il pubblico ministero convalida il vincolo quanto alla sostanza e al materiale probatorio, qualificando diversamente il denaro come sequestro preventivo d’urgenza; il g.i.p., ritenuta tardiva la richiesta di convalida, respinge quest’ultima ma dispone autonomamente il sequestro preventivo della somma ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e il periculum in mora.

L’indagato propone due distinte richieste di riesame, l’una avverso il sequestro operato dalla polizia giudiziaria e l’altra avverso il decreto del g.i.p. Il tribunale del riesame le dichiara entrambe inammissibili, ravvisando nell’indagato la carenza di interesse per avere chiesto la restituzione del denaro alla madre e alla sorella. Ricorrono per cassazione l’indagato e i due congiunti che avevano conferito procura speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il ricorso relativo all’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza. Il punto di partenza è la norma invocata: l’art. 355, comma 3, cod. proc. pen. consente alle parti di proporre istanza di riesame contro il decreto di convalida, non contro il provvedimento con cui la polizia giudiziaria ha disposto il sequestro.

Da qui la conclusione: la richiesta era inammissibile perché proposta fuori dei casi consentiti dalla legge. Né vale addurre che il sequestro non era stato convalidato o era stato convalidato oltre i termini. Secondo un consolidato orientamento, richiamato dalla Corte, il sequestro probatorio eseguito d’iniziativa della polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero oltre le quarantotto ore dalla trasmissione del verbale è inefficace e avverso il provvedimento tardivo l’istanza di riesame resta inammissibile; l’interessato può chiedere direttamente la restituzione al pubblico ministero e, in caso di diniego, proporre opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 278 del 05/12/2017, dep. 2018, Montefiori, Rv. 271867; Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011, Matarrese, Rv. 249395; Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240).

La Corte rileva poi che il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità per ragioni diverse e, in particolare, aveva negato l’interesse dell’indagato sul presupposto che fosse stato emesso dal g.i.p. un decreto di sequestro preventivo, ritenendo così priva di attualità ogni questione sulla convalida. Così argomentando, il tribunale è incorso in un duplice errore di diritto: non ha considerato che la richiesta di riesame aveva ad oggetto, oltre al denaro, anche altro materiale per il quale nessun sequestro preventivo era stato disposto; e non ha rilevato che il sequestro della polizia giudiziaria non è impugnabile con riesame, con la conseguenza che non aveva senso interrogarsi sulla legittimazione del richiedente.

Tali errori non conducono però all’annullamento. Il contenuto del provvedimento va rettificato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., poiché all’originaria inammissibilità della richiesta di riesame consegue inevitabilmente l’inammissibilità dei ricorsi. La decisione in rito preclude l’esame delle questioni di merito. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, non sussistendo elementi per escludere la loro colpa, al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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