Concorso nel reato e chiamata in correità nella gestione della piazza di (Cass. pen. Sez. VI n. 40218 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il contributo di ciascun concorrente può consistere in qualsiasi comportamento esteriore che apporti un apprezzabile ausilio, in una o più fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione, alla realizzazione del proposito criminoso altrui, ed è ravvisabile anche nella forma del mero rafforzamento della volontà delittuosa di chi agisce materialmente. Il dolo di concorso non presuppone un previo accordo, potendo il reciproco consenso insorgere nel corso della commissione del fatto. Quanto alla chiamata in correità, quando il dichiarante riferisca di un unico reato a condotta protratta nel tempo, il riscontro esterno su alcuni segmenti della condotta è sufficiente a confermare l’intero narrato, poiché il frazionamento dell’efficacia dimostrativa può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni. La decisione sulle attenuanti generiche resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che assolve l’obbligo motivazionale indicando le ragioni ostative e le circostanze di preponderante rilievo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 gennaio 2025, ha confermato la condanna di quattro ricorrenti per i reati loro rispettivamente ascritti: lesioni aggravate e porto di coltello, commessi nel gennaio 2020 in danno della persona offesa, e, per due soli imputati, detenzione e cessione di stupefacenti aggravate dalla continuazione.
Avverso la pronuncia di secondo grado i condannati hanno proposto ricorsi per cassazione, lamentando l’inidoneità probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l’insufficienza della ricostruzione dell’aggressione e l’erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, con mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve in materia di stupefacenti e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato tutti i ricorsi, qualificandoli infondati ai limiti della manifesta evidenza. Il primo nucleo argomentativo riguarda il dedotto disallineamento temporale tra la contestazione, riferita a epoca anteriore e prossima al settembre 2010, e le dichiarazioni dei collaboratori divenuti tali già nel 2009. La Corte ha confermato la lettura dei giudici di merito: la formula della contestazione era idonea a ricomprendere fatti appresi dai dichiaranti prima dell’avvio della collaborazione, e il loro apporto conoscitivo atteneva al ruolo di gestori della piazza di spaccio, non alle minute attività di cessione.
Quanto all’attendibilità, i giudici di legittimità hanno ribadito che, ai fini della valutazione intrinseca del contenuto accusatorio, il giudice può fare riferimento a valutazioni logiche, a massime di esperienza o a fatti notori, richiamando Sez. II n. 29648 del 2019. Le dichiarazioni dei collaboratori si riscontravano vicendevolmente, e le presunte ragioni di astio sono state escluse dai giudici di merito con argomenti non illogici.
Sul secondo nucleo, la Corte ha richiamato il principio per cui, nella chiamata in correità relativa a un unico reato a condotta protratta, il riscontro su alcuni segmenti basta a confermare gli altri, salvo un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca (Sez. VI n. 38994 del 2017). Ha poi escluso contraddizioni tra le dichiarazioni dei diversi collaboratori, collocandole in momenti distinti.
In materia di aggressione, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, ove le parti ritenute veritiere reggano al riscontro e non vi sia interferenza logica con quelle giudicate inattendibili (Sez. V n. 25940 del 2020). Ha inoltre affermato che il concorso di persone è ravvisabile anche nella forma del mero rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, richiamando Sez. II n. 44301 del 2005.
Infine, la Corte ha escluso la sussunzione nel fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in ragione delle quantità e delle modalità organizzate dell’attività, richiamando Sez. II n. 5869 del 2023, e ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, riferita alla personalità di ciascun ricorrente.
Nota della Redazione
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