Continuazione in executio: preclusa la rivalutazione dei fatti in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33837 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen., proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione che abbia esaminato i singoli fatti delittuosi, la loro genesi prossima, le modalità esecutive e lo iato temporale intercorrente tra gli episodi, esprime un giudizio di fatto sorretto da motivazione logica. Tale valutazione è radicalmente preclusa al giudizio di legittimità, nel quale la doglianza che ne solleciti il riesame si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. La diversità strutturale delle condotte e l’assenza di legami tra i reati, unitamente alla distanza temporale degli episodi, giustificano il diniego del vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati con quattro sentenze, tutte divenute irrevocabili, emesse dal Tribunale di Enna e in parte confermate in appello. Si trattava di condanne per reati contro il patrimonio e per una minaccia, commessi in epoche diverse e in luoghi differenti.
Il Tribunale di Enna, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disatteso la richiesta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice avesse erroneamente escluso la sussistenza del vincolo, emergente dalla spinta a far fronte a esigenze di natura economica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze. Il giudice dell’esecuzione, infatti, aveva risolto le questioni con un’approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, adottando argomenti di fatto del tutto logici.
Su questa base, la ridiscussione di tali argomenti è radicalmente preclusa in sede di legittimità. Il Tribunale aveva valutato le singole condotte giudicate, sottolineandone la diversità strutturale e valorizzando l’assenza di legami tra i vari fatti.
La Corte ha inoltre richiamato il dato oggettivo rappresentato dallo iato temporale intercorrente fra i vari episodi delittuosi. La critica difensiva, in definitiva, introduceva una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha infine disposto l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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