Continuazione esclusa tra reati riferibili a soggetti economici diversi (Cass. pen. Sez. I n. 33880 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., l’identità del disegno criminoso che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. L’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamenti. La contiguità spazio-temporale delle violazioni e la loro omogeneità non bastano, da sole, a fondare il vincolo, ove le condotte siano riferibili a soggetti economici diversi.
Il Fatto
Con atto rivolto alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, la difesa di un condannato chiedeva l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati già accertati con due sentenze divenute irrevocabili: la prima per bancarotta fraudolenta, la seconda per reati tributari di cui agli artt. 5, 10 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza. La difesa proponeva ricorso per cassazione con due motivi, entrambi articolati ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla negata sussistenza di un medesimo disegno criminoso e alla ritenuta diversità dei soggetti per mezzo dei quali le condotte erano state commesse.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondate tutte le censure e ricostruisce la nozione di medesimo disegno criminoso muovendo dai consolidati approdi di legittimità. L’ordinanza impugnata ha correttamente interpretato la norma, verificando in concreto, sulla base degli indicatori elaborati dalla giurisprudenza, se l’istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle linee essenziali, tutti i reati per i quali era stato condannato con distinte sentenze.
Il collegio richiama Sez. U. n. 28659 del 18.05.2017, insieme a Sez. I n. 15955 del 08.01.2016 e Sez. I n. 11564 del 13.11.2012, e ribadisce che gli indicatori rilevanti sono l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Su questa base, il giudice dell’esecuzione ha fornito motivazione adeguata sui punti decisivi.
La Corte valorizza poi il principio espresso da Sez. II n. 10033 del 07.12.2022: la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte illecite già insieme presenti alla mente del reo. Nella stessa linea si colloca Sez. I n. 39222 del 26.02.2014.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la continuità cronologica tra i fatti — il primo gruppo copre il periodo 2004-2014, il secondo va dal 2012 al 2018, in parziale sovrapposizione — ma ha escluso il vincolo per una ragione dirimente: le azioni sono state compiute in relazione a due soggetti economici completamente diversi. Le condotte di bancarotta fraudolenta, consistite nella sottrazione di scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riguardano una società di capitali; le condotte di occultamento di scritture obbligatorie, di attività fraudolente e di omessa dichiarazione dei redditi riguardano una ditta individuale.
La Corte ritiene non manifestamente illogica né contraddittoria la conclusione secondo cui, sebbene le due attività imprenditoriali avessero sede nello stesso luogo fisico e operassero in settori economici contigui, ciò non basta a ravvisare un medesimo disegno criminoso, ma semmai una inclinazione alla commissione di delitti nel settore economico. Il sindacato di legittimità si arresta alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali, trattandosi di questione di fatto rimessa al giudice di merito, come chiarito da Sez. I n. 10939 del 18.12.2025. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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