Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle fonti probatorie (Cass. pen. Sez. VII n. 34020 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo con il quale il ricorrente, dolendosi di un vizio di motivazione, chieda di fatto una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, allorché la corte territoriale abbia fornito motivazione adeguata. Il motivo riproposto in cassazione negli stessi termini in cui era stato dedotto con l’atto d’appello è generico e, come tale, inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata dalla gravità delle modalità del fatto e dai plurimi precedenti penali, sintomatici di una inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare di Roma, per furto in abitazione e per il reato contravvenzionale di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza in punto di penale responsabilità.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato e all’effettivo coinvolgimento dell’imputato, fondato sul riconoscimento operato dagli agenti; la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della contravvenzione; il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara inammissibile. Il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto quale furto in abitazione e al proprio effettivo coinvolgimento, fondandosi sul riconoscimento effettuato dagli operanti. Il motivo è volto a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata motivazione fornita dalla corte territoriale.

La Corte rileva che dalla motivazione impugnata non emerge che l’imputato sia stato ripreso dalle telecamere con il volto coperto, in modo da impedire un chiaro riconoscimento, né tale aspetto è stato ritenuto oggetto di travisamento. In ogni caso, l’aspetto non è decisivo, poiché l’attribuibilità del fatto al ricorrente emerge con certezza dal rinvenimento della refurtiva immediatamente dopo il furto, a seguito dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine sulla persona dei due complici e sull’autovettura a bordo della quale viaggiavano.

Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contravvenzionale di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, la Corte lo dichiara parimenti inammissibile perché generico, così come generico era il corrispondente motivo proposto con l’atto d’appello. Il motivo riprodotto in identici termini non assolve dunque all’onere di specificità richiesto in sede di legittimità.

Il terzo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato inammissibile. La corte territoriale ha evidenziato come le modalità del fatto e i plurimi precedenti penali dai quali l’imputato è gravato, sintomatici di una inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio, costituiscano elementi che impediscono la concessione delle invocate attenuanti. Il percorso argomentativo dei giudici di merito resiste quindi alle censure.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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