Sequestro finalizzato alla confisca ex art. 53 d.lgs. 231 ricorso P.m. inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 34440 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità in materia di misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il ricorso del pubblico ministero che, formalmente deducendo violazione di legge, censuri in realtà la valutazione della motivazione è inammissibile. Ai fini della specificità della censura di motivazione omessa o apparente, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare di aver devoluto la questione al giudice del riesame.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 29.04.2026, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli limitatamente a una società, alle quote sociali e all’intero complesso aziendale, disponendo l’immediata restituzione.

Il Pubblico ministero europeo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e di norme processuali. Ha contestato l’esclusione delle esigenze cautelari per il tempo trascorso dai fatti, la mancata valutazione di una informativa di reato attestante la perdurante attività illecita e l’errata qualificazione del sequestro come impeditivo, lamentando altresì il mancato esercizio dei poteri integrativi officiosi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorrente, pur deducendo il vizio di violazione di legge e di norme processuali, ha in realtà argomentato in ordine al vizio di motivazione, non condividendo le linee interpretative dell’ordinanza impugnata.

Quanto alla nuova informativa prodotta all’udienza camerale, il Tribunale del riesame ha risposto con motivazione non apparente, ritenendone l’insufficienza in assenza di un preventivo vaglio positivo di un’autorità giudiziaria. Il punto critico non è la novità della produzione, ma l’utilità della documentazione ai fini della prospettazione accusatoria.

La Corte sottolinea che la convalida del sequestro di una somma in contanti e la contestazione suppletiva non risultano mai state portate all’attenzione del Tribunale del riesame. Grava sul ricorrente l’onere di dimostrare di aver devoluto la questione al giudice, come affermato da Sez. II n. 38676 del 24.05.2019. Analogamente, rispetto all’alienazione immobiliare risalente al 2014, il P.m. non ha specificato per quale ragione essa integrerebbe il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

La Corte ribadisce che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, secondo l’insegnamento di Sez. Un. n. 25932 del 26.06.2008 e Sez. Un. n. 5876 del 13.02.2004.

Il ricorso è pertanto inammissibile, sia per carenza di allegazione specifica sia perché il vizio denunciato è solo apparentemente inerente alla violazione di legge, risultando in realtà attinente alla motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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