Combustione illecita di rifiuti: alimentare il fuoco integra il reato (Cass. pen. Sez. III n. 35406 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256-bis d. Igs. n. 152 del 2006, reato di pericolo, non solo la condotta di chi dà innesco al fuoco, ma anche quella di chi alimenta un fuoco originariamente acceso da altri, persistendo il pericolo per effetto della prosecuzione dell’incendio. Ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi da parte dell’ARPA, essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità. La doglianza che contesti il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza per la sola errata indicazione della data di consumazione è inammissibile se il fatto storico è rimasto il medesimo e la questione non è stata proposta con i motivi di appello. La dichiarata inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l’eventuale prescrizione del reato, anche qualora maturata.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 15/1/2026, riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Lagonegro del 2/2/2024, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 256-bis d. Igs. n. 152 del 2006. L’uomo proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi: il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, per essere stato il fatto contestato a una data diversa da quella accertata; l’assenza di prova della condotta e del dolo, con errata qualificazione giuridica; la mancata verifica della natura e della pericolosità dei rifiuti; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Con memoria si eccepiva altresì la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, relativo al preteso difetto di correlazione, la Corte ha rilevato che la questione non era stata proposta con i motivi di gravame e non poteva quindi essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Nel merito, l’imputato era stato giudicato con riguardo al medesimo fatto storico oggetto di contestazione, descritto in tutti i suoi elementi essenziali, così che lo stesso non poteva qualificarsi come diverso per la sola errata indicazione della data di consumazione.
Quanto alla responsabilità, la sentenza di appello — in doppia conforme con quella di primo grado — non si era fondata sulla mera presenza sul posto, ma su comportamenti attivi tenuti sotto lo sguardo dei militari intervenuti. Questi avevano sorpreso l’imputato intento a gestire una vasta area adibita a discarica abusiva, provvedendo alla selezione e alla successiva combustione dei rifiuti, alimentando il fuoco dove gli stessi venivano scartati.
La Corte ha quindi ribadito che integra il delitto di combustione illecita di rifiuti, avente natura di reato di pericolo, non solo la condotta di chi dà innesco al fuoco, ma anche quella di chi alimenta il fuoco originariamente acceso da altri, persistendo il pericolo anche per effetto della prosecuzione dell’incendio (Sez. 2 n. 24302 del 19/5/2022, Salkanovic, Rv. 283515).
Sulla qualificazione giuridica e sulla pericolosità dei rifiuti, il Collegio ha richiamato il costante indirizzo per cui non è necessaria la preventiva analisi da parte dell’ARPA, essendo sufficiente che il rifiuto abbia oggettivamente carattere pericoloso (Sez. 3 n. 52838 del 14/7/2016, Serrao, Rv. 268919). La presenza di barattoli di vernice e solventi, riscontrata visivamente e documentata fotograficamente, era sufficiente; il verbale di sequestro conteneva l’identificazione dei rifiuti con il relativo codice CER.
Infine, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stato confermato in ragione della combustione di una quantità non modica di rifiuti anche pericolosi. La dichiarata inammissibilità, ha concluso la Corte, impedisce di rilevare l’eventuale prescrizione del reato, anche qualora maturata (Sez. U n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266).
Nota della Redazione
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