Pericolo di reiterazione e confronto critico con il rigetto de libertate (Cass. pen. Sez. II n. 36032 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di riforma, da parte del Tribunale in funzione di giudice dell’appello de libertate, di una precedente decisione di rigetto della domanda cautelare non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo del procedimento incidentale; è tuttavia necessario un confronto critico con la pronuncia riformata, dovendo le ragioni del rigetto essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente adeguate, tratte dall’intero compendio processuale. In difetto si configura un vizio di motivazione deducibile in cassazione mediante l’indicazione del profilo non valutato, neppure implicitamente, dal giudice cautelare. Il pericolo di reiterazione non si desume dalla sola gravità del titolo di reato astrattamente considerato, ma dalla gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni: modalità e circostanze restano elementi imprescindibili per stabilire se la condotta sia occasionale o sintomatica di un più ampio sistema di vita. L’attualità del pericolo sussiste anche in assenza di effettive e immediate occasioni di ricaduta, essendo sufficiente una prognosi fondata sull’analisi della fattispecie concreta, delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta di arresti domiciliari per insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., riconoscendo però i gravi indizi in ordine al delitto di indebito utilizzo della carta di credito della persona offesa, commesso approfittando della grave disabilità di quest’ultima e abusando della relazione di prestazione d’opera e coabitazione. Il Pubblico Ministero proponeva appello e il Tribunale del riesame accoglieva parzialmente, applicando all’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Il Tribunale riteneva fondate le ragioni dell’attualità e concretezza del pericolo di recidivanza, valorizzando la gravità e la particolare riprovevolezza delle condotte, l’approfittamento dello stato di vulnerabilità della persona offesa, il carattere reiterato dell’azione e i precedenti dell’indagato, reputati indicativi di una personalità incline all’uso della violenza fisica e alla commissione di reati predatori, ma riteneva tale pericolo fronteggiabile con la misura meno grave. La difesa ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, richiamato da Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, secondo cui la riforma in appello de libertate del rigetto cautelare non impone una motivazione rafforzata, ma esige un confronto critico con la pronuncia riformata: le ragioni del primo giudice vanno vagliate e superate con argomentazioni autonome, altrimenti il vizio è deducibile in cassazione indicando il profilo non valutato.
Il Collegio rileva che il Tribunale si è effettivamente confrontato con la valutazione del Giudice per le indagini preliminari, esplicitando le ragioni della non condivisione alla luce della corretta interpretazione dell’esigenza cautelare e valorizzando, con motivazione non manifestamente illogica, il comportamento tenuto in occasione del reato quale elemento specifico significativo per la personalità dell’agente (Sez. 2, n. 18290 del 12/04/2013, Molisso).
Quanto alla censura sulla ritenuta sussistenza del rischio, la Corte osserva che l’ultimo periodo dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), legge 16 aprile 2015, n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del titolo di reato astrattamente considerato, ma non dalla gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni. Modalità e circostanze restano elementi imprescindibili per stabilire se la condotta sia occasionale ovvero sintomatica di un più ampio sistema di vita o dell’incapacità del soggetto di autolimitarsi (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia).
Secondo la prevalente e più recente giurisprudenza condivisa dal Collegio, l’attualità del pericolo sussiste anche in assenza di effettive e immediate occasioni di ricaduta, essendo sufficiente una prognosi fondata sulla fattispecie concreta, sulle modalità della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza necessità di prevedere specifiche occasioni di recidiva (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo).
Alla luce di tali princìpi la motivazione del Tribunale risulta immune da contraddizioni e da illogicità manifeste e conforme all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; le censure si risolvono in una non consentita contestazione di merito della prognosi cautelare. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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