Inammissibili i ricorsi che chiedono una rivalutazione della prova peritale (Cass. pen. Sez. VII n. 35530 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per richiesta di rivalutazione del quadro probatorio, il ricorso per cassazione che contesti la valutazione del perito sull’efficacia drogante della sostanza sequestrata. Il sindacato di legittimità investe il «prodotto dell’ingegno» e non il «materiale probatorio», né singoli frammenti di esso. Una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità verifica la ragione per cui è stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e scartate le altre, senza sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il travisamento della prova è deducibile soltanto quando riguardi il «significante» e non il «significato» della prova.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, in esito a giudizio rescissorio conseguente ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermava la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per detenzione a fini di spaccio di un cannabinoide sintetico.
Gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, con motivo sovrapponibile, deducendo il travisamento della prova costituita dall’accertamento peritale circa l’efficacia drogante della sostanza sequestrata. Il ricorrente di cui si è avuta memoria depositava atto di insistenza per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché sollecitano una rivalutazione del quadro probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Il sindacato va sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul «materiale probatorio», e tanto meno su singoli frammenti di esso.
Il percorso argomentativo è lineare: una volta indicati gli elementi probatori, la Corte di cassazione deve chiarire la ragione sulla base della quale è stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e perché ne siano state scartate altre, senza procedere a rivalutazione. A sostegno richiama Sez. 5 n. 34149 del 11.06.2019, Sez. 5 n. 35816 del 18.06.2018 e Sez. 5 n. 44992 del 09.10.2012.
Nel merito del dedotto travisamento, la sentenza di appello evidenzia che, anche a ipotizzare una percentuale molto bassa di principio attivo, la particolare capacità drogante dello stupefacente sintetico risulta dalle dieci alle cento volte superiore a quella della cannabis indica naturale. L’impossibilità tecnica di accertare la quantità di principio attivo presente nei reperti non impedisce di inferire la capacità drogante, ove lo stesso sia presente in tutti i reperti. Il dato, unito al quantitativo di dosi conseguibili, consente di escludere l’ipotesi della lieve entità.
La motivazione non è irragionevole né viziata da travisamento. La Corte ribadisce che il travisamento «revocatorio» deve riguardare il «significante» e non il «significato» della prova, richiamando Sez. Un. n. 18620 del 19.01.2017, Patalano e ulteriori precedenti di sezione. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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