Reiterazione del motivo d’appello e travisamento della prova in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35528 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e motivatamente disattese, perché in tal modo difetta la specificità della critica argomentata imposta dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Il motivo che, pur deducendo formalmente il travisamento della prova, solleciti una rivalutazione del quadro probatorio è parimenti inammissibile, poiché il sindacato di legittimità investe il «prodotto dell’ingegno» e non il puro materiale probatorio. Nel giudizio di cassazione, ove sia stato indicato l’elemento probatorio, spetta alla Corte chiarire su quali elementi sia stata elaborata l’ipotesi costruttiva e perché ne siano state scartate altre, senza poter procedere a nuova valutazione. L’inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152/2006, per stoccaggio abusivo di rifiuti speciali non pericolosi, condotta accertata fino a una data del 2019. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo l’intervenuta prescrizione del reato e con un secondo motivo il travisamento della prova in relazione a una deposizione dell’operante di polizia giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta i due motivi in termini di ammissibilità. Quanto alla prima doglianza, rileva che essa riproduce la censura già proposta in appello e disattesa dai giudici di merito. Richiamando Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, osserva che il motivo reiterato è solo apparente: omette di assolvere la funzione tipica dell’impugnazione, che è la critica argomentata al provvedimento. La funzione del gravame, ricorda il Collegio, si realizza indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, con confronto puntuale rispetto alle argomentazioni del provvedimento contestato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo). La doglianza, non confrontandosi in modo realmente critico col provvedimento, è inammissibilmente generica.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che, pur formalmente deducendo il travisamento della prova, il ricorso sollecita una rivalutazione del quadro probatorio, non consentita in cassazione. Il sindacato di legittimità va sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul materiale probatorio, né su singoli frammenti di esso (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E.; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi).
Il Collegio esamina congiuntamente le sentenze di merito, che costituiscono un’ipotesi di doppia conforme. I giudici hanno concordemente inferito la responsabilità da una piattaforma probatoria ritenuta di assoluta consistenza. È richiamato con virgolettato il passo dell’annotazione di polizia giudiziaria da cui la Corte territoriale ha desunto l’accessibilità del luogo, non contraddetto dal ricorso. È inoltre evidenziato che lo stoccaggio abusivo di rifiuti speciali, tanto se destinati al recupero quanto allo smaltimento, è reato permanente che perdura fino alla rimozione dei rifiuti, non intervenuta nel caso concreto.
Conclusivamente, la Corte dichiara il ricorso inammissibile. L’inammissibilità preclude la declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., e non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, consegue la condanna alle spese e al versamento di una somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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