Patteggiamento in appello, ricorso ammesso solo su vizi dell’accordo (Cass. pen. Sez. II n. 35667 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Contro la sentenza pronunciata dalla corte di appello all’esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono proponibili esclusivamente le doglianze relative a vizi attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione di una pena illegale, intendendosi per tale quella non conforme al paradigma normativo. Una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello, l’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia, con la conseguenza che il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. La censura sulla congruità della pena, riferita a un aspetto oggetto dell’accordo, è inammissibile quando non sia prospettata alcuna ipotesi di pena illegale.
Il Fatto
La corte di appello, in accoglimento del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena inflitta al ricorrente e dichiarando inammissibili i restanti motivi di appello per effetto della rinuncia connessa all’accordo.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo il vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, sul rilievo che la corte territoriale si sarebbe limitata a recepire le argomentazioni del primo giudice e ad operare una sintesi arbitraria dei motivi di gravame, fondando la decisione su valutazioni soggettive e su riferimenti a circostanze non verificabili. Si lamentava, inoltre, la carenza di motivazione sulla pena applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei vizi deducibili avverso la sentenza emessa all’esito del concordato in appello. Le uniche doglianze proponibili riguardano i vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione di una pena illegale. Sul punto richiama il proprio orientamento, espresso da Sez. 2 n. 22002 del 2019 e Sez. 2 n. 30990 del 2018.
Il collegio precisa che per pena illegale deve intendersi quella non conforme al paradigma normativo, secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 877 del 2022, n. 47182 del 2022 e n. 38809 del 2022, richiamate insieme a Sez. 3 n. 41411 del 2025.
Il percorso argomentativo si fonda sull’effetto devolutivo dell’impugnazione. Nel “patteggiamento in appello”, come reintrodotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, come affermato da Sez. 4 n. 52803 del 2018, nel cui solco si collocano Sez. 3 n. 30190 del 2018 e Sez. 5 n. 15505 del 2018.
Ne deriva l’inammissibilità del motivo, perché le censure prospettate attengono a vizi non deducibili avverso la sentenza pronunciata all’esito del concordato in appello. Parimenti inammissibile è la doglianza sulla congruità della pena, formulata in termini generici e riferita a un aspetto oggetto dell’accordo, non essendo prospettata né ravvisabile alcuna ipotesi di pena illegale, essendo la sanzione applicata conforme al paradigma normativo. L’inammissibilità è dichiarabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, secondo il richiamo a Corte Cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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