Patteggiamento, ricorso per errata qualificazione solo se l’errore è manifesto (Cass. pen. Sez. II n. 36073 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione. L’errore manifesto è configurabile quando sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Non è ammissibile l’impugnazione che richiami, quale passaggio logico necessario, aspetti in fatto e probatori che non emergono con immediatezza dalla contestazione, oppure che denunci errori valutativi in diritto non evincibili dal testo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con sentenza del 02.07.2026, applicava su richiesta del difensore, munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per reati unificati dal vincolo della continuazione: riciclaggio di orologi o gioielli (taluni dei quali tentati) e ricettazione dei medesimi beni.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati come riciclaggio anziché come ricettazione. Le condotte attribuite sarebbero consistite nel solo acquisto, ricezione o occultamento dei beni, o nell’intromettersi in tali attività, senza il quid pluris richiesto dall’art. 648-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro impugnatorio delineato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che il sindacato sulla qualificazione è circoscritto ai soli casi di errore manifesto, evenienza in cui l’accordo sulla pena rischia di trasformarsi in accordo sui reati. L’errore è manifesto quando la qualificazione appaia, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione (Sez. IV n. 13749 del 2022; Sez. II n. 14377 del 2021). Resta esclusa l’ammissibilità del ricorso che richiami aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione (Sez. VI n. 3108 del 2018) o che denunci errori valutativi in diritto non evincibili dal testo del provvedimento (Sez. V n. 33145 del 2020; Sez. VI n. 25617 del 2020; Sez. III n. 23150 del 2019).
Applicando tale griglia, la Corte rileva che il motivo non evidenzia alcun errore manifesto. Nei capi d’imputazione era stato espressamente contestato all’imputato di avere sostituito gli orologi o i gioielli in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, cioè una delle condotte alternative del delitto di riciclaggio, specificamente rimpiazzandoli con il denaro derivante dalla vendita degli stessi beni. La qualificazione operata dal giudice non risulta dunque eccentrica rispetto al contenuto della contestazione.
Quanto alla forma di trattazione, trattandosi di impugnazione proposta avverso la sentenza di patteggiamento dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., il ricorso va esaminato nelle forme de plano.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso