Detenzione domiciliare, ore di allontanamento e illegalità della pena nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. II n. 36061 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La nozione di pena illegale non si estende ai profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, salvo che ne derivi una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. La determinazione in misura inferiore al minimo legale delle ore giornaliere di allontanamento dal domicilio, ex art. 56, comma primo, legge n. 689 del 1981, riguarda le modalità esecutive della detenzione domiciliare e non ne altera i caratteri essenziali. Essa non integra illegalità della pena e non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.; resta l’istanza al magistrato di sorveglianza ex art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Brindisi ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 2.700,00 di multa per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., disponendo la sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare.
Con l’unico motivo, la difesa censura l’erronea applicazione dell’art. 56, comma primo, legge n. 689 del 1981 e il difetto di motivazione: il giudice ha fissato in due ore giornaliere il tempo di allontanamento dal domicilio, mentre la norma prevede un minimo di quattro ore. Da qui la dedotta illegalità della pena.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’ambito del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive il ricorso a quattro categorie di motivi, tra cui l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La verifica investe però la sola legalità della sanzione, non le sue modalità applicative.
Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 33809 del 31.03.2022, secondo cui la nozione di pena illegale non può estendersi fino a includere i profili incidenti sul regime applicativo, a meno che non comportino la determinazione di una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. Ne deriva la distinzione tra vizi della legalità e vizi delle modalità esecutive: i secondi, pur integrando una violazione normativa, non sono deducibili in cassazione quando lasciano immutati i caratteri essenziali della pena.
Il Collegio dichiara di dare continuità all’orientamento espresso da Sez. VI n. 41487 del 16.10.2024 e da Sez. VI, ord. n. 33335 del 02.02.2026: la determinazione in misura inferiore al minimo delle ore di allontanamento non determina l’illegalità della pena, che resta conforme al paradigma normativo.
Nel caso concreto il ricorrente ha correttamente rilevato la violazione dell’art. 56, comma primo, legge n. 689 del 1981. L’inosservanza incide però esclusivamente sul regime applicativo della detenzione domiciliare e non ne altera specie, genere o quantità. La doglianza è quindi inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché fondata su motivi non consentiti.
Resta ferma la possibilità di ottenere la riconduzione della prescrizione entro i limiti di legge con istanza al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., cui compete provvedere sulla modifica delle modalità applicative. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 678 c.p.p. – Procedimento di sorveglianza