Inammissibile il ricorso che propone una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. III n. 41191 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, poiché i limiti fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati invocando la lettera c) della medesima disposizione. Nel merito, è inammissibile il ricorso che, deducendo l’illogicità della motivazione, contrapponga ai giudici di merito una diversa lettura delle risultanze acquisite, sia pure anch’essa logica: il sindacato di legittimità non consente la rivisitazione dell’apprezzamento delle prove quando la decisione impugnata, concorde nei gradi di merito, offra giustificazione razionale fondata sulle regole della logica, sulle massime di comune esperienza e sui criteri legali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2024, pronunciandosi a seguito di annullamento con rinvio, rideterminava la pena in otto anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. All’imputato era contestato di aver detenuto e trasportato, in concorso con altro soggetto, sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata nella cabina di guida di un autoarticolato condotto dall’Olanda all’Italia.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando vizi della motivazione, travisamento delle prove, violazione degli artt. 110, 192, 533, 546 e 627, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, in particolare con riferimento all’affermazione di responsabilità e alla configurabilità della circostanza aggravante dell’ingente quantità.
La Motivazione della Corte
La Sezione III esamina congiuntamente i motivi, per la loro intima connessione e la sovrapponibilità delle censure, tutte relative alla valutazione degli elementi di prova e all’adeguatezza della motivazione, anche rispetto a quanto demandato dalla sentenza rescindente.
Sul piano processuale, la Corte ricorda che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione di norme processuali, segnatamente dell’art. 192 cod. proc. pen., per censurare l’erronea valutazione delle prove: i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere aggirati invocando la lettera c), che riguarda l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 29541 del 2020. Le doglianze del terzo motivo sono pertanto inammissibili.
Nel merito, le censure sulla consapevolezza della presenza dello stupefacente e sulla piena partecipazione al trasporto risultano inammissibili: la Corte d’appello ha giustificato la conferma della responsabilità con considerazioni non manifestamente illogiche, che il ricorrente ha contestato prospettando una nuova valutazione delle risultanze, non consentita in sede di legittimità secondo consolidata giurisprudenza (Sez. II n. 27816 del 2019; Sez. II n. 7667 del 2015; Sez. VI n. 25255 del 2012).
Il giudice di merito ha valorizzato il nervosismo dei due imputati al controllo, l’esistenza di un unico materasso adibito a letto — circostanza non incompatibile con la presenza di due brande — l’inverosimiglianza dell’affidamento di un trasporto lungo e rischioso a un soggetto inconsapevole, l’occultamento della droga anche in parti della cabina di uso comune, nonché la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità, estensibile sul piano soggettivo.
La Corte rileva che sono state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali, con giustificazione razionale della scelta operata (Sez. I n. 12496 del 1999; Sez. IV n. 4842 del 2003). Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza di tutti i motivi; ne conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.