Prescrizione e interruzione: rileva la lettura del dispositivo di condanna (Cass. pen. Sez. III n. 41192 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’effetto sostanziale disciplinato dall’art. 160 cod. pen. si verifica al momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche quando non sia data contestuale lettura della motivazione, e non in quello successivo del deposito, che serve alla comunicazione delle ragioni di condanna a fini processuali. Per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica, nella sua integralità, la disciplina dettata dagli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. I termini ordinari, interrotti, decorrono nuovamente con il solo limite che il decorso ex novo non può comportare un termine complessivamente superiore ai due terzi del massimo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in sede rescissoria a seguito di una pronuncia di annullamento della Cassazione, confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per il reato di cui all’art. 19, comma 6, legge n. 241/1990. Il giudizio di merito era stato celebrato con rito ordinario e si era concluso con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, che si sarebbe asseritamente verificata prima della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha anzitutto ribadito l’orientamento consolidato secondo cui i diversi regimi di prescrizione si applicano in ragione della data del commesso reato: per i fatti anteriori al 2 agosto 2017 opera integralmente la disciplina degli artt. 157 e ss. cod. pen., come riformulati dalla legge n. 251/2005.
Il Collegio ha poi ricostruito la sequenza degli atti interruttivi, individuando il primo nella pronuncia di condanna di primo grado e dando conto dell’annullamento con rinvio intervenuto in sede di legittimità. Ha quindi applicato il combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., chiarendo che i termini ordinari, una volta interrotti, decorrono nuovamente nella misura risultante dalla contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica infra quinquennale, che ne comporta l’aumento di due terzi, con il solo limite dei due terzi del massimo.
Su questa base la Corte ha indicato il termine di consumazione della prescrizione, calcolato sommando al termine minimo gli aumenti per le intervenute interruzioni e il periodo di sospensione determinato dall’impedimento del difensore nella fase di merito. Il momento di lettura del dispositivo della sentenza impugnata è stato collocato in tempo ampiamente antecedente a tale termine.
Il passaggio decisivo riguarda la natura dell’atto interruttivo: l’interruzione, effetto sostanziale ex art. 160 cod. pen., si produce con la lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non con il successivo deposito della motivazione, che assolve a funzioni meramente processuali di comunicazione delle ragioni. Di qui la manifesta infondatezza della tesi difensiva e la conseguente inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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