Permessi premio e pericolosità sociale prevalente sul percorso rieducativo (Cass. pen. Sez. I n. 41537 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permessi premio, ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza dei presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: la regolare condotta del detenuto, l’assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro. Il giudizio di pericolosità va condotto con riferimento all’attualità e può risultare assorbente rispetto al percorso rieducativo già compiuto. Ove il condannato abbia già raggiunto un grado di rieducazione adeguato, non è consentito al legislatore disconoscere tale percorso, ma la valutazione del rischio di ripristino dei contatti con la criminalità organizzata resta decisiva ai fini della concessione.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dal rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, dell’istanza di permesso premio presentata da un condannato all’ergastolo, in espiazione per effetto di un provvedimento di cumulo. Il magistrato aveva fondato il diniego sul parere negativo della Direzione Distrettuale Antimafia e sul ravvisato pericolo di ripristino dei contatti con la criminalità organizzata.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, richiamando la mancata resipiscenza, i contatti di un familiare con esponenti della cosca e la mancata adesione a iniziative risarcitorie. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il travisamento del fatto, lamentando che non sarebbe stata valorizzata la cessata operatività del clan e la regolare condotta detentiva. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di sorveglianza, a fronte dell’istanza di permessi premio, deve verificare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e le sue finalità di risocializzazione, accertando la regolare condotta, l’assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del permesso (Sez. I n. 36456 del 2018; Sez. I n. 11581 del 2013).

Il Collegio osserva che la valutazione del requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili deriva dall’applicazione della più rigorosa disciplina di cui alla nuova formulazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 32 del 2020), la Corte ribadisce che non è consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto un grado di rieducazione adeguato, perché ciò contrasterebbe con il principio di eguaglianza e con il finalismo rieducativo della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Nel caso concreto, la motivazione impugnata si concentra sulla consistente pericolosità sociale, indicando il clan di appartenenza come operante all’attualità e segnalando che il permesso è finalizzato anche all’incontro con un familiare in contatto con esponenti della cosca dediti al traffico di stupefacenti. Il Collegio ritiene che tale dato risulti assorbente rispetto alla condotta detentiva e all’adesione a iniziative trattamentali, evidenziando l’elevatissimo rischio di rinnovo dei contatti con l’associazione di riferimento.

La Corte rileva inoltre che al dato della pericolosità si affianca l’assenza di iniziative risarcitorie, ratio decidendi non attaccata con argomenti decisivi, e che il ricorso non si confronta con il parere negativo della DDA. Quanto al dedotto travisamento del fatto, la censura è dichiarata inammissibile, non essendo consentito al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella di merito (Sez. III n. 18521 del 2018; Sez. III n. 27429 del 2006), salvo il diverso vizio di travisamento della prova, ravvisabile quando il giudice di merito fondi il convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo diverso da quello reale.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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