Maggiorazione contributiva disabili: rileva solo per il diritto, non per il quantum (Corte dei Conti Sez. III App. n. 7 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 ai lavoratori affetti da invalidità superiore al 74%, il beneficio opera ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva, non anche della determinazione della misura del trattamento. La ratio della norma è agevolare l’accesso anticipato al pensionamento dei soggetti disabili, non già attribuire loro maggiorazioni di ordine economico. L’eventuale incremento del trattamento nel sistema retributivo costituisce effetto indiretto del meccanismo di calcolo, non oggetto di un autonomo diritto. La diversa interpretazione prospettata dall’appellante, già oggetto di un disegno di legge di interpretazione autentica mai approvato, non trova riscontro nel tenore letterale della disposizione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, con sentenza n. 104/2021, aveva rigettato la domanda di un lavoratore volta al riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, già riconosciuto in sede amministrativa dall’INPS ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e non anche della quantificazione della stessa.
Il giudice di primo grado aveva interpretato la disposizione nel senso di attribuire il solo diritto a pensione anticipato, escludendo ogni incidenza sulla misura del trattamento. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto appello, deducendo un unico motivo di diritto: l’errata interpretazione della norma, che a suo avviso dovrebbe rilevare anche ai fini del quantum pensionistico, indipendentemente dal sistema di calcolo adottato. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce preliminarmente l’evoluzione del sistema di calcolo delle pensioni. La legge n. 335/1995 ha introdotto il sistema contributivo per i lavoratori senza diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995 e per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, delineando un sistema misto per le posizioni intermedie. Il d.l. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha ulteriormente previsto il calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012, rendendo il sistema retributivo un sistema ad “esaurimento”.
Il sistema retributivo commisura il trattamento al prodotto di retribuzione pensionabile, anzianità contributiva e aliquota di rendimento. Il sistema contributivo determina invece la pensione moltiplicando il montante dei contributi accantonati per il coefficiente di trasformazione legato all’età. Da qui la diversa incidenza della contribuzione figurativa nei due sistemi.
La Corte osserva che il tenore letterale dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 non lascia margini alla tesi dell’appellante. Il beneficio consiste nel riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno lavorato, fino a un massimo di cinque anni, utile ai soli fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva. La ratio è agevolare il collocamento a riposo anticipato dei disabili, non attribuire maggiorazioni economiche.
Nel sistema retributivo, la maggiorazione di uno dei fattori del prodotto determina automaticamente l’incremento del trattamento; nel sistema contributivo, invece, il montante accantonato indica unicamente gli anni di servizio utili. Tale diversità di effetti, precisa la Corte, non integra una sperequazione tra situazioni soggettive omogenee, ma deriva dalla diversa modalità di calcolo.
A conferma, la Corte richiama il disegno di legge Senato n. 273 della XV Legislatura, che tentava un’interpretazione autentica della norma estendendola anche alla determinazione della misura, mai approvato. L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese in favore dell’INPS, quantificate in euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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