Confidi minori e garanzie alla P.A.: responsabilità del direttore per colpa grave (Corte dei Conti Sez. I App. n. 54 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate che accetta, a garanzia di un piano di rateizzazione, una polizza fideiussoria rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, del d. lgs. n. 385/1993 — c.d. confidi minore — viola i propri obblighi di servizio, poiché tale soggetto non è abilitato a prestare garanzie in favore di enti pubblici. La condotta integra colpa grave quando il funzionario ometta ogni approfondimento istruttorio e si limiti a una verifica telefonica. Il nesso causale tra condotta ed evento dannoso sussiste anche quando l’accettazione della garanzia invalida abbia precluso all’amministrazione la tempestiva riscossione del credito. Il potere riduttivo del giudice contabile è eventuale e ampiamente discrezionale, incontra i soli limiti della coerenza e della proporzionalità e non richiede l’indicazione analitica delle percentuali di incidenza di ciascun elemento concausale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Molise conveniva in giudizio il direttore dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 168.647,12, oltre rivalutazione e interessi. Il danno erariale sarebbe derivato dal mancato introito delle rate di un piano di rateizzazione concesso a una società sportiva per un debito IVA relativo all’annualità 2008, garantito da una polizza rilasciata da un consorzio di garanzia.

La garanzia non veniva incassata per il fallimento della società debitrice e, successivamente, della stessa garante. Il Tribunale de L’Aquila, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, escludeva inoltre l’escutibilità della polizza mediante ruolo. La Sezione territoriale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il direttore al pagamento di euro 30.000,00. Avverso tale pronuncia proponevano appello sia il Procuratore regionale, dolendosi dell’ampio esercizio del potere riduttivo, sia il convenuto, in via incidentale, contestando l’assenza di colpa grave e di nesso causale.

La Motivazione della Corte

Riuniti i giudizi, il Collegio ricostruisce la disciplina dei confidi. L’art. 13 del decreto-legge n. 269/2003 definisce i consorzi di garanzia collettiva dei fidi; l’art. 155, comma 4, del d. lgs. n. 385/1993, applicabile ratione temporis, iscrive i confidi minori in un’apposita sezione dell’elenco e non li abilita alle ulteriori operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti. I confidi maggiori, di cui al comma 4 quater, possono prestare garanzie all’amministrazione finanziaria prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie e solo per l’esecuzione dei rimborsi d’imposta.

La garante, soggetto non abilitato a garantire enti pubblici, operava al di fuori di tale perimetro. Il direttore avrebbe dovuto esaminare la polizza alla luce del quadro normativo vigente, compiendo i necessari approfondimenti istruttori, e non limitarsi a una verifica telefonica invocando ragioni di urgenza non comprovate. Le circolari interne dell’Agenzia — la comunicazione di servizio n. 44 del 27 ottobre 2008, la circolare n. 2009/53283 del 9 aprile 2009 e la comunicazione n. 14 del 6 maggio 2010 — richiamavano espressamente le norme e imponevano all’ufficio di valutare l’idoneità della garanzia e di verificare l’iscrizione dei confidi negli elenchi di riferimento.

La Corte osserva che al funzionario, per il profilo professionale ricoperto, era richiesto anche il riscontro di un presupposto elementare: la società garantita non apparteneva al consorzio, che poteva intervenire solo a favore di un proprio associato. Il giudizio prognostico ex ante conferma quindi la colpa grave, escludendo che le circolari potessero scriminare la condotta.

Quanto al nesso causale, il Collegio richiama Sezioni Riunite n. 28/QM/2015 e il criterio della causalità adeguata con la regola del più probabile che non. L’accettazione della garanzia invalida ha precluso all’amministrazione sia l’ottenimento di una fideiussione valida sia la tempestiva riscossione. Il fallimento della debitrice intervenne solo nel 2015, mentre la polizza fu rilasciata nel 2011: nessuna crisi già conclamata.

Sull’appello principale, la Corte esclude il superamento dei limiti di coerenza e proporzionalità del potere riduttivo, valorizzando l’attivazione del funzionario per l’escussione, l’erronea iscrizione a ruolo e l’ambiguità interpretativa delle circolari. Non rileva la mancata indicazione delle singole percentuali di incidenza. Entrambi gli appelli sono rigettati, con integrale conferma della sentenza e spese compensate.

Nota della Redazione

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