Pensione privilegiata d’ufficio solo per inidoneità assoluta (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 53 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio solo quando ricorra l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione. Il giudizio di inidoneità al solo servizio militare, con contestuale idoneità ai ruoli civili, non integra il presupposto della liquidazione d’ufficio. In tale ipotesi la pensione privilegiata è liquidata a domanda, ai sensi dell’art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973, e la decorrenza del pagamento è regolata dall’art. 191, terzo comma, del D.P.R. n. 1092/1973. La richiesta dell’interessato non ha natura sollecitatoria, ma costituisce il primo atto di impulso del procedimento.
Il Fatto
L’appellante, già Capo di prima classe della Marina Militare, è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa dopo essere stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare, ma idoneo nella riserva e al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, in forza di verbale della competente C.M.O. dell’8 giugno 2010.
Alcune infermità erano già state riconosciute dipendenti da causa di servizio, con attribuzione dell’equo indennizzo. Nel 2016 l’interessato ha chiesto la pensione privilegiata; la competente C.M.O. ha ricondotto il quadro patologico alla Tab. B. Il primo giudice ha riconosciuto il diritto alla pensione di 8^ categoria dal primo giugno 2016, quale prestazione concedibile a domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione dell’INPS per i ratei anteriori al quinquennio rispetto al deposito del ricorso.
La Motivazione della Corte
L’appellante ha sostenuto che la pensione andasse liquidata d’ufficio sin dall’accertamento diagnostico del 8 giugno 2010, applicandosi l’art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973, e che la domanda del 2016 avesse mero valore sollecitatorio, con conseguente insussistenza di alcuna prescrizione.
La Sezione d’appello ha ricostruito il quadro normativo richiamando l’art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 461/2001. Da tale combinato disposto emerge che la liquidazione d’ufficio presuppone che dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio derivi l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione.
Nel caso concreto, la C.M.O. di Augusta ha espresso un giudizio di inidoneità al servizio militare, giudicando però l’interessato idoneo ai servizi civili, con successivo transito nei ruoli civili. Tale inidoneità assoluta non è stata mai accertata, con la conseguenza che la pensione di privilegio non poteva essere determinata d’ufficio, ma unicamente a domanda, ai sensi dell’art. 191, terzo comma, del D.P.R. n. 1092/1973.
Il Collegio ha inoltre escluso la natura sollecitatoria dell’istanza del 31 maggio 2016: essa costituisce il primo atto di impulso della procedura di accertamento dei requisiti. Poiché il transito nei ruoli civili è avvenuto nel 2010 e la domanda è stata presentata nel 2016, il diritto alla pensione sorge dal primo giugno 2016, con prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio rispetto al deposito del ricorso. L’appello è stato pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e spese compensate.
Nota della Redazione
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