Controllo spese elettorali, accertata assenza di irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 156 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle spese elettorali previsto dall’art. 13 della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 91/2014, il Collegio istituito presso la Sezione regionale della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento, nonché la regolarità della documentazione prodotta. Il controllo concerne i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e si esercita nei termini decorrenti dalla data di ricezione dell’ultimo consuntivo. Quando la rendicontazione risulta conforme e adeguatamente documentata, il Collegio accerta l’assenza di irregolarità e non irroga alcuna sanzione. L’accertamento positivo esaurisce la funzione di verifica e non richiede ulteriori determinazioni di carattere contabile.

Il Fatto

La deliberazione riguarda il controllo delle spese elettorali per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Quarto, in relazione alla consultazione del 14/15 maggio 2023, tenutasi senza turno di ballottaggio. L’attività istruttoria è stata svolta dal servizio di supporto del Collegio, che ha esaminato la documentazione afferente alle formazioni politiche partecipanti.

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito con decreto del Presidente della Sezione regionale per la Campania, ha adottato il provvedimento conclusivo nell’ambito della verifica di conformità alla legge e di regolarità dei rendiconti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, che attribuisce alla Sezione regionale di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati. Viene richiamato anche l’art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993, istitutivo del Collegio composto da tre magistrati estratti a sorte.

La competenza territoriale è stata delimitata alla luce dell’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni, che ha elevato la soglia demografica dei comuni interessati dal controllo a quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Collegio ha quindi individuato i comuni rientranti nell’ambito applicativo sulla base delle comunicazioni del Ministero dell’Interno e degli uffici territoriali.

Quanto al termine del controllo, il Collegio ha ritenuto di individuare il dies a quo nella data di ricezione dell’ultimo consuntivo, pervenuto via PEC in data 08/02/2024, unico per tutti i comuni considerati, ai fini del calcolo del periodo di sei mesi di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993.

Nel merito, il Collegio ha esaminato la relazione conclusiva del servizio di supporto e la documentazione concernente le liste partecipanti alla campagna elettorale. Con specifico riferimento alle liste che hanno preso parte alla competizione nel Comune di Quarto, la verifica non ha fatto emergere profili di difformità rispetto alla disciplina applicabile.

Il Collegio ha pertanto accertato l’assenza di irregolarità nella rendicontazione di spese e finanziamenti, disponendo la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e ad assicurarne l’adeguata pubblicità ai sensi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *