Richiesta di parere su mera proposta deliberativa inammissibile ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 184 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP presuppone che l’amministrazione abbia perfezionato un atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, già perfetto ed efficace. La funzione di scrutinio si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. Ne consegue che la trasmissione di una mera proposta deliberativa, ancora da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, non integra il presupposto del controllo e rende inammissibile la richiesta. Solo l’atto deliberativo effettivamente adottato dall’organo consiliare potrà essere sottoposto al vaglio della magistratura contabile.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5 TUSP, una proposta deliberativa relativa all’acquisizione di una partecipazione in una costituenda società consortile a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblica e privata. L’operazione si inserisce in un progetto di sviluppo locale ammesso a finanziamento regionale, cui avrebbero preso parte altre amministrazioni comunali e soggetti privati.

L’atto inviato consiste in una proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, non in una deliberazione già adottata. La Sezione è stata pertanto chiamata a verificare se sussistessero i presupposti normativi per pronunciarsi nell’ambito del controllo richiesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione assegnata alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118 del 2022. La Corte delibera entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, verificandone la conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli articoli 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Decorso inutilmente il termine, l’amministrazione può procedere.

Il percorso argomentativo si fonda sulla ricostruzione dell’operazione in due fasi. La prima, di carattere pubblicistico, è volta a determinare la volontà dell’ente di assumere la veste di socio. La seconda, di rilevanza privatistica, traduce tale determinazione mediante l’atto costitutivo, lo statuto o il contratto di acquisto della partecipazione. La pronuncia della Corte interviene proprio nel passaggio tra le due fasi, prima che la scelta sia attuata con gli strumenti del diritto privato.

Il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/22, secondo cui la pronuncia ex art. 5, comma 3, TUSP è incentrata su un atto già perfetto ed efficace, per il quale opera, nel lasso temporale concesso alla Corte, un impedimento temporaneo all’esecuzione, in conformità al principio di cui all’art. 21-quater, comma 1, legge n. 241 del 1990. Il controllo, inoltre, interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo, e non prima come nell’attività consultiva ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003.

Nel caso esaminato, l’amministrazione ha trasmesso una mera proposta di deliberazione, come risulta dalla stessa nota. Il controllo verterebbe dunque su un atto non ancora perfezionato e sarebbe preventivo rispetto alla manifestazione della volontà di costituire la società. Il legislatore ha invece configurato il controllo come vertente su una volontà già manifestata in via amministrativa, ma non ancora attuata mediante la stipulazione degli atti negoziali.

Da qui la declaratoria di inammissibilità della richiesta. Resta fermo che, qualora il Consiglio comunale approvasse la proposta, l’atto deliberativo così adottato dovrà essere sottoposto al vaglio della magistratura contabile ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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