Controllo PNRR sulle Case della comunità e dialogo istruttorio (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione attribuito alla Sezione regionale della Corte dei conti si svolge, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 e dell’art. 33 del d.P.R. n. 902/1975 come novellato dal d.lgs. n. 125/2003, mediante la verifica del rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione pubblica, anche in corso di gestione. Il controllo si conforma al principio del dialogo istruttorio, che garantisce immediatezza e affidabilità dei dati raccolti attraverso il contraddittorio con l’amministrazione controllata. Nel settore degli interventi finanziati con il PNRR, la funzione di controllo comprende la verifica delle gestioni dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. L’esito del controllo è l’approvazione di un referto, destinato alla trasmissione agli organi regionali e ai soggetti attuatori.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia ha svolto un’attività di controllo sulla gestione avente ad oggetto gli interventi degli enti del Sistema Sanitario regionale finalizzati alla realizzazione e attivazione operativa delle Case della comunità, con estensione agli interventi complessi che interessano la medesima localizzazione. L’attività rientra nella programmazione dei controlli della Corte dei conti per l’anno 2024.
Il controllo ha riguardato la Missione 6 del PNRR, di cui è soggetto attuatore la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Sono stati coinvolti quali soggetti attuatori esterni le aziende sanitarie universitarie regionali. L’istruttoria si è svolta attraverso plurimi incontri e interlocuzioni, con acquisizione della documentazione trasmessa dagli enti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito il fondamento giuridico del controllo, individuandolo nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, nell’art. 3 della legge n. 20/1994 e nell’art. 33 del d.P.R. n. 902/1975. La Sezione ha richiamato le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che attribuiscono alla Sezione regionale la funzione di controllo sulla gestione.
La Corte ha qualificato l’attività svolta come controllo sulla gestione, che comporta la verifica del rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione pubblica, anche in corso di gestione, in un’ottica di tempestivo perseguimento dei fini pubblici nei termini programmati. Ha inoltre precisato che tale funzione comprende la verifica delle gestioni dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari.
Il Collegio ha esplicitato la modalità operativa seguita, individuata nel dialogo istruttorio. Attraverso l’interazione diretta con l’amministrazione controllata, garantendo un costante e attivo contraddittorio, si perviene a uno scambio di informazioni capace di assicurare l’immediatezza e l’affidabilità dei dati raccolti. Il procedimento ha visto la condivisione della bozza di referto con la Regione e con le aziende sanitarie, cui sono seguite le note di riscontro e integrazione documentale.
La Sezione ha richiamato i propri precedenti sul medesimo ambito di intervento, relativi all’assetto organizzativo dell’assistenza territoriale regionale e alle Case della comunità realizzate nel territorio regionale con fondi PNRR e cofinanziamento regionale. Su queste basi il II Collegio ha deliberato di approvare l’allegato referto, disponendone la trasmissione al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, all’Assessore regionale alla salute e ai soggetti attuatori, nonché la pubblicazione sui siti istituzionali.
Nota della Redazione
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