Welfare integrativo fuori dal tetto del salario accessorio ma entro i limiti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 178 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le misure finalizzate al welfare integrativo previste dall’art. 82 del CCNL 16.11.2022, ancorché finanziate con quota parte del fondo risorse decentrate, hanno natura non retributiva ma contributiva-previdenziale; esse non sono pertanto assoggettate al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017. La relativa spesa resta comunque soggetta ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006. Non è consentito, in assenza di espressa base normativa, utilizzare risorse proprie per il welfare integrativo in violazione dei limiti posti dall’art. 82, comma 2, del CCNL. È inammissibile la richiesta di parere volta a ottenere l’interpretazione delle clausole del contratto collettivo nazionale, demandata all’ARAN.

Il Fatto

Il sindaco di un Comune chiede alla Sezione regionale di controllo se sia possibile riconoscere ai dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale, tramite voucher o rimborso di spese (utenze domestiche, affitto della prima casa, interessi sul mutuo), sulla base di un elenco di categorie di beni e servizi disciplinato dal contratto collettivo integrativo. Il quesito verte sull’assoggettamento al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per il welfare integrativo.

L’Ente prospetta di finanziare tali interventi con risorse proprie oltre il limite del trattamento accessorio, destinando al loro finanziamento anche le risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa, sul presupposto che la destinazione di tali somme sia volta a benefici di natura assistenziale e sociale e non retributiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il duplice filtro di ammissibilità della funzione consultiva, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, richiamando le delibere n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG. Il quesito è ammissibile quanto al profilo soggettivo, essendo sottoscritto dal sindaco, organo di vertice titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente.

Quanto al profilo oggettivo, la richiesta è ammissibile solo per i profili di ordine generale e astratto relativi all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, norma afferente al contenimento della spesa e riconducibile alla nozione di contabilità pubblica. È invece inammissibile nella parte relativa alle modalità di attuazione dell’art. 82 CCNL 16.11.2022 e all’utilizzo di voucher o rimborsi spese, poiché in sede consultiva non si possono rendere pareri sulle norme di un contratto collettivo nazionale, la cui interpretazione è demandata all’ARAN, come chiarito dalla Sezione Liguria con la deliberazione n. 61/2023/PAR.

Nel merito, la Corte richiama la propria deliberazione n. 174/2023/PAR: la nuova previsione contrattuale ha consentito agli enti locali di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate. Benché così finanziate, le misure di welfare integrativo hanno natura non retributiva ma contributiva-previdenziale; la relativa spesa non è quindi assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Tale spesa, pur estranea a quel limite e dunque esclusa dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, soggiace comunque ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, come affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG.

Con riferimento all’ipotesi di ricorso a risorse proprie aggiuntive, la Sezione aderisce alla Sezione Liguria (n. 27/2024/PAR): non è consentito, in assenza di una base normativa espressa, l’utilizzo di risorse per finalità di welfare integrativo in violazione dei limiti posti dall’art. 82, comma 2, del CCNL, giustificato da una generica disponibilità di bilancio ma idoneo a determinare un incremento della dinamica della spesa. I limiti invalicabili sono dunque individuati nella corretta applicazione della medesima disposizione contrattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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