Controllo della Corte sui soli atti che dispongono acquisizioni societarie (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 100 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 presuppone un atto deliberativo che disponga la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione, anche indiretta. Quando il dispositivo dell’atto comunale non contiene alcuna determinazione di acquisto di partecipazioni, né in via diretta né in via indiretta, la pronuncia di conformità non è dovuta e la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a provvedere. Restano fermi i pareri già resi sulla medesima operazione societaria, che conservano le loro osservazioni di non conformità al TUSP.
Il Fatto
Una società a totale partecipazione pubblica locale, affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato su un ambito territoriale ottimale, approva un progetto di rinforzamento industriale che prevede l’acquisizione della totalità delle quote di una società di gestione. Il progetto è approvato dal consiglio di amministrazione della società ed è poi sottoposto ai comuni soci.
Il comune, chiamato a esprimersi in assemblea sul punto all’ordine del giorno, adotta una deliberazione consiliare con cui conferisce mandato al sindaco di chiedere il rinvio della trattazione per ulteriori approfondimenti e, in caso di mancato accoglimento, di astenersi dalla votazione. L’atto è trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. La questione che si pone alla Sezione è se quell’atto rientri tra quelli sui quali essa è chiamata a esprimersi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. Il comma 3 dell’art. 5 TUSP impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. Il comma 4 individua la Sezione regionale di controllo come competente per gli atti di regioni ed enti locali.
Il perimetro del controllo è quindi delimitato dal tipo di atto. La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha individuato la ratio della funzione nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima che essa sia attuata.
Nel caso concreto, il tenore letterale del dispositivo è decisivo. La deliberazione comunale si limita a conferire al sindaco un mandato a chiedere il rinvio del punto e, in subordine, ad astenersi dalla votazione. Non approva alcuna operazione di acquisto di quote, né in forma diretta né indiretta. Il provvedimento, dunque, non esprime la volontà dell’ente di pervenire all’acquisizione di partecipazioni societarie.
Da qui la conseguenza: l’atto non è ascrivibile all’ambito delle funzioni che la Corte è chiamata a espletare ex art. 5, comma 3, TUSP, sicché la Sezione dichiara il non luogo a provvedere. La Corte precisa inoltre che la medesima acquisizione societaria era già stata oggetto di parere con le deliberazioni dalla n. 46/2024/PASP alla n. 92/2024/PASP: in quella sede la Sezione aveva rilevato la non conformità dell’operazione alle norme del TUSP, osservazioni che restano ferme.
Nota della Redazione
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