Responsabilità erariale del dirigente per tardiva disdetta del contratto di locazione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 22 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il dirigente che comunica la disdetta di un contratto di locazione oltre il termine contrattuale risponde a titolo di colpa grave quando l’atto sia irrituale perché privo dell’indicazione dei gravi motivi richiesti dall’art. 27, ultimo comma, legge n. 392/1978, che deve ritenersi recesso titolato. La medesima colpa sussiste quando il dirigente invochi una norma di legge non applicabile ratione subiecti all’ente conduttore e non adotti alcuna nuova iniziativa utile dopo l’estensione normativa sopravvenuta, pur a fronte della chiara opposizione della controparte. Il danno erariale, quantificato nei canoni inutilmente corrisposti per il periodo di occupazione non goduta, è ridotto in proporzione del concorso causale di altri soggetti non convenuti, ai sensi dell’art. 83, secondo comma, c.g.c., e nell’esercizio del potere riduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il dirigente responsabile della U.O.C. Attività Tecniche di una azienda sanitaria, imputandogli un danno erariale di importo superiore a 201.000 euro. La condotta contestata riguardava la gestione di un contratto di locazione di un immobile adibito a sede di uffici e ambulatori.

Il contratto, stipulato nel 2010, prevedeva il tacito rinnovo triennale in assenza di disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza. Il dirigente comunicava la disdetta nel dicembre 2013, oltre il termine utile. La società locatrice agiva in giudizio e ottenne un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; le parti definivano poi le controversie con una transazione, con pagamenti complessivi a carico dell’azienda. Da qui la citazione contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per insufficiente indicazione dei documenti. L’art. 86 c.g.c. non annovera tra le cause di nullità una deficitaria elencazione della documentazione; opera il principio di tassatività delle nullità e la difesa non ha subito pregiudizio, essendo stato raggiunto lo scopo dell’editio actionis.

Nel merito la pretesa è parzialmente fondata. La disdetta del dicembre 2013 è palesemente irrituale. Se il dirigente intendeva avvalersi della facoltà di recesso anticipato per gravi motivi, avrebbe dovuto esplicitare tali motivi già nella comunicazione, secondo il principio del recesso titolato affermato dalla giurisprudenza di legittimità: i gravi motivi devono consistere in fatti sopravvenuti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del conduttore. Nella comunicazione nulla di ciò compare.

Nemmeno può sorreggere l’atto l’art. 2-bis d.l. n. 120/2013. Nella formulazione vigente al dicembre 2013 la norma riguardava solo amministrazioni statali, regioni ed enti locali, non le aziende sanitarie; l’estensione è intervenuta solo con la legge n. 89/2014, con termine finale per il recesso fissato al 31 luglio 2014. Pur essendo il dirigente informato dall’ufficio legale della necessità di una nuova disdetta, nessuna iniziativa utile è stata adottata nella finestra temporale disponibile, così lasciando decorrere il termine.

La condotta è connotata da colpa grave per inescusabile errore professionale: il danno era prevedibile ed evitabile, mancando la diligenza minima richiesta. La transazione successiva, ritenuta non irragionevole né abnorme, non interrompe il nesso causale.

Il danno, però, è determinato da una pluralità di fattori. Il Collegio esclude l’importo di 50.000 euro per il ripristino dell’immobile, spesa comunque dovuta e non provata nel sovrappiù. Commisurata all’inutile erogazione dei canoni per dieci mesi, la quota riconducibile al dirigente non supera il 50 per cento, con condanna a poco meno di 76.000 euro, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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