Cessata la materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 11 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in via amministrativa del diritto azionato dal ricorrente, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione. Tale evenimento non preclude però la condanna dell’ente previdenziale alle spese di lite, da liquidare secondo il principio della soccombenza virtuale, che valorizza la condotta processuale delle parti e le comunicazioni stragiudiziali antecedenti. La quantificazione del compenso segue il parametro del valore della controversia previdenziale, ma non può includere la fase istruttoria e di trattazione quando la causa si è definita per il riconoscimento aliunde del diritto e il giudice non ha deciso questioni di fatto o di diritto. Il danno da ritardo nella lavorazione dell’estratto conto previdenziale resta assorbito dalla definizione del merito.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione anticipata liquidata col sistema misto con decorrenza dal 2019, ha evocato in giudizio l’INPS per la rideterminazione del trattamento pensionistico. Dopo aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione per oltre quarant’anni, lamentava che l’estratto conto previdenziale non riportava un periodo di servizio prestato tra il 1991 e il 1992, pur comprovato da certificato di servizio.

L’ente, costituitosi, ha riferito di aver integrato la posizione assicurativa con il periodo mancante e di aver riliquidato la pensione, con erogazione degli arretrati comprensivi di interessi legali. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha preso atto della soddisfazione dell’interesse della ricorrente, conseguita alla riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’ente previdenziale, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. La definizione del giudizio non ha però fatto venire meno la questione delle spese, sulla quale le parti hanno mantenuto posizioni contrapposte.

La difesa della ricorrente ha aderito alla declaratoria di cessazione, ma ha insistito per la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, richiamando le comunicazioni via PEC del 2019 e del 2023. L’INPS ha invece chiesto la compensazione.

Il Collegio ha accolto l’impostazione della ricorrente e ha condannato l’Istituto a rifondere il difensore, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge. La liquidazione è stata operata secondo il parametro del valore della controversia previdenziale, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16573/2010 e riaffermato con la sentenza n. 21444/2018.

Il Giudice ha tuttavia ritenuto eccessiva la quantificazione operata dal legale, perché includeva anche la fase istruttoria e di trattazione della causa. Tale fase non si è tenuta, essendosi il diritto azionato riconosciuto aliunde, e non ha comportato la decisione di questioni di fatto o di diritto. La riduzione del compenso discende da questa sola ragione, restando ferma la condanna alle spese per la soccombenza virtuale dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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