Giudizio di conto: estinzione quinquennale e prova del riversamento dell’ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 43 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine di estinzione quinquennale previsto dall’art. 150 cod. giust. cont. decorre dal deposito del conto presso la segreteria della sezione e non dall’esercizio finanziario cui la gestione si riferisce. È pertanto infondata l’eccezione di estinzione fondata sulla sola risalenza temporale delle scritture. Nel merito, il conto è dichiarato regolare e senza ammanco quando l’agente contabile fornisce la prova del riversamento in tesoreria delle somme contestate, venendo così meno la discrasia tra le risultanze contabili e i versamenti. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione, per l’esercizio finanziario 2016, della riscossione dei diritti di anagrafe per conto di un ente locale. Il conto giudiziale viene depositato privo della documentazione necessaria al suo compiuto esame. Il magistrato istruttore, con relazione, lo dichiara incompleto, rilevando una discrasia tra il totale delle riscossioni e i versamenti documentati.
L’agente contabile si costituisce eccependo in via preliminare l’estinzione del procedimento per decorrenza dei termini e, nel merito, l’assenza di responsabilità, allegando un versamento a conguaglio. Il Collegio dispone accertamento diretto a mezzo della Guardia di finanza. La relazione integrativa conferma irregolarità e prospetta un ammanco di riscossioni. L’agente deposita quindi quattro attestazioni di versamento. All’esito la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di estinzione. La difesa dell’agente la fonda sull’anno di riferimento della gestione, il 2016. Il Collegio la ritiene infondata, richiamando l’art. 150 cod. giust. cont., secondo cui il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria senza che sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore.
Il dato rilevante è dunque processuale, non contabile. Dagli atti risulta che il conto è stato depositato il 25.07.2017 e che la relazione istruttoria è stata depositata il 18.07.2022. Il deposito della relazione è quindi intervenuto entro il quinquennio richiesto dalla norma. Il conto può e deve essere giustiziato, non operando l’estinzione invocata.
Nel merito il Collegio condivide le risultanze della relazione integrativa. L’accertamento aveva evidenziato che nessuno dei totali prospettati coincideva con le registrazioni del giornale di cassa informatizzato, acquisito dalla Guardia di finanza, e che emergeva un saldo di cassa iniziale non riportato nei conti trasmessi. Su tale base era stato prospettato un ammanco a carico dell’agente.
Il Collegio prende atto della circostanza dirimente: l’agente ha dato prova di aver riversato in tesoreria la somma contestata a titolo di ammanco, mediante le attestazioni di versamento depositate in giudizio. Vi è ora piena coincidenza tra quanto riportato sul conto e quanto versato nelle casse dell’ente. Il conto è pertanto dichiarato regolare e senza ammanco e l’agente è discaricato da ogni responsabilità. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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