Inammissibile la domanda di pensione privilegiata senza istanza di aggravamento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 95 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria, la domanda giudiziale è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. quando il dipendente non abbia preventivamente esperito la domanda amministrativa di aggravamento della patologia. Tale istanza costituisce il presupposto indefettibile per consentire all’amministrazione datoriale lo svolgimento della necessaria istruttoria tecnica. Non integra la domanda amministrativa la richiesta di riconoscimento della pensione privilegiata fondata sulla contestazione dell’erronea ascrizione tabellare operata dalla CMO: la pretesa di annullamento del verbale sanitario e, insieme, di liquidazione dell’indennità una tantum fondata su quel medesimo verbale integra una contraddizione logica prima che giuridica. La declaratoria di cessata materia del contendere sull’una tantum non esime dalla condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Un dipendente del Corpo della Guardia di Finanza, cessato dal servizio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità del rachide, già ascritta dalla CMO alla Tabella B. Il riconoscimento ha comportato la liquidazione del solo equo indennizzo, non della pensione privilegiata. Dopo la diffida al Ministero e al Comando, il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti chiedendo l’annullamento del verbale sanitario e del decreto ministeriale, la riclassificazione dell’infermità nella Tabella A e la condanna dell’INPS alla corresponsione dell’indennità una tantum.
La Motivazione della Corte
Il Comando della Guardia di Finanza ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda principale, non preceduta dalla domanda di aggravamento in via amministrativa. L’INPS ha autonomamente eccepito la carenza della domanda amministrativa e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere sull’una tantum, per intervenuta liquidazione.
La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare. Dalla documentazione non risulta che il ricorrente abbia mai chiesto l’aggravamento della patologia, così da consentire all’amministrazione datoriale lo svolgimento dell’istruttoria necessaria. Non vale a integrare la domanda amministrativa la richiesta di riconoscimento della PPO fondata sull’asserito errore della CMO.
Il Collegio ha evidenziato una contraddizione logica nella costruzione della domanda: il ricorrente chiede, per un verso, l’annullamento del verbale sanitario e, per altro verso, la condanna dell’INPS al pagamento dell’una tantum proprio in ragione di quel verbale. La domanda di pensione privilegiata è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per mancato esperimento dell’azione amministrativa prodromica. Le spese sono state compensate nei confronti del Ministero, trattandosi di pronuncia di solo rito.
Sulla domanda di condanna dell’INPS al pagamento dell’una tantum, preso atto dell’adesione del difensore alla richiesta di cessata materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato l’INPS alle spese di lite, liquidate in €. 1.700,00 oltre accessori, in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Infine, la Corte ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, richiamando il comma 11 dell’art. 22 del d.lgs. n. 101/2018: i dati relativi allo stato di salute non possono essere diffusi, indipendentemente da apposita istanza dell’interessato, anche in caso di inserimento della sentenza nella banca dati della Corte dei conti o di diffusione via web.
Nota della Redazione
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