Rinuncia agli atti accettata dalla parte costituita ed estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 163 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la rinuncia agli atti del giudizio, fatta dalla parte o da un suo procuratore speciale e notificata alle altre parti o comunicata verbalmente in udienza, produce estinzione del processo solo se accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 110 c.g.c. L’accettazione della controparte costituita preclude ogni ulteriore pronuncia sul merito e impone la cancellazione della causa dal ruolo. Quanto alle spese, il comma 7 del medesimo art. 110 c.g.c. ne disciplina il regime, con compensazione ove dichiarata dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia Penitenziaria cessato dal servizio, titolare di pensione erogata dall’INPS, ha contestato l’attribuzione delle aliquote pensionabili previste dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, invocando le più favorevoli previsioni dell’art. 54 del medesimo d.P.R. applicabili al personale militare. Dopo messa in mora dell’Istituto previdenziale, ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento dell’aliquota del 44% e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme non percepite, con interessi, rivalutazione e vittoria delle spese.
Costituendosi, l’INPS ha richiamato le Sezioni riunite n. 1/2021 e la circolare n. 107/2021, rappresentando di avere rideterminato d’ufficio la pensione applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente, preso atto dell’avvenuta liquidazione delle somme, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che, con memoria depositata, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio e che all’udienza l’INPS ha accettato tale rinuncia. Su questa base la questione giuridica si sposta dal merito pensionistico al piano processuale.
Il Collegio richiama l’art. 110 c.g.c., secondo cui la rinuncia agli atti, posta dalla parte o da un procuratore speciale, notificata alle altre parti o comunicata verbalmente in udienza, produce effetto soltanto se accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. La norma subordina dunque l’estinzione a un’accettazione qualificata, non a una mera presa d’atto.
Nel caso concreto, la rinuncia è stata depositata e accettata espressamente dalla difesa dell’INPS in udienza. Ricorrono pertanto i presupposti applicativi della fattispecie estintiva: il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi del citato art. 110.
La pronuncia non esamina nel merito la questione dell’aliquota pensionabile applicabile, che resta assorbita dall’esito processuale. Sulle spese, il comma 7 dell’art. 110 c.g.c. nulla lascia statuire, con integrale compensazione. Il dispositivo ordina la cancellazione della causa dal ruolo e trasmette alla segreteria per gli adempimenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.