Annullamento ex lege debiti fino a mille euro e azione ente impositore (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 168 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio ad istanza di parte previsto dall’art. 172, lett. d), c.g.c. costituisce una categoria aperta e residuale, esperibile dall’ente impositore per l’accertamento dei rapporti di dare-avere con l’agente della riscossione, involgendo materia di contabilità pubblica e non profili di responsabilità amministrativa di competenza esclusiva della Procura erariale. La domanda volta a conseguire quanto dovuto dall’agente non attivatosi per il recupero del credito va riqualificata in termini dichiarativi, avendo ad oggetto i crediti non riscossi e non un risarcimento. Tuttavia, l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, determina il venir meno ex lege della pretesa azionata, a prescindere dall’accertata prescrizione e dal malgoverno dell’azione esattiva. La domanda di risarcimento del danno all’immagine resta estranea al giudizio ad istanza di parte ed è inammissibile, presupponendo una sentenza penale irrevocabile di condanna e l’impulso della Procura contabile.

Il Fatto

Una società in house titolare del servizio di trasporto pubblico locale aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa. Divenuto definitivo l’accertamento e non essendo stata pagata la somma in misura ridotta, la società notificava ordinanza-ingiunzione e iscriveva a ruolo il credito, trasmettendo la minuta all’agente della riscossione.

L’agente non notificava alcuna cartella di pagamento, né atti interruttivi della prescrizione. Nel giudizio di opposizione incardinato dal contribuente avanti al giudice ordinario, la pretesa creditoria veniva dichiarata estinta per intervenuta prescrizione. La società agiva quindi avanti al Giudice di Pace per l’inadempimento contrattuale del concessionario, ma il giudizio veniva definito con declaratoria di difetto di giurisdizione. In un giudizio analogo la Cassazione, a Sezioni Unite, affermava la giurisdizione della Corte dei conti; la società riassumeva pertanto la causa avanti alla Sezione giurisdizionale regionale, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna dell’agente, oltre al risarcimento del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ribadito la propria giurisdizione, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui rientrano nella previsione costituzionale i giudizi tra ente impositore e concessionario orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.

Passando all’eccezione di difetto di legittimazione attiva, la Corte l’ha disattesa. L’art. 172, lett. d), c.g.c. delinea una categoria atipica e residuale di giudizi a istanza di parte, con il solo limite della materia assegnata alla giurisdizione contabile. La domanda dell’ente impositore, pur formalmente risarcitoria, va riqualificata quale verifica contabile di natura dichiarativa dei rapporti di dare-avere, essendo la richiesta di pagamento coincidente con i crediti non riscossi per l’asserita negligenza dell’agente. Restano estranei i profili di responsabilità amministrativa, riservati alla Procura erariale.

Nel merito, il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida ed esaminato l’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con legge n. 136 del 2018, che annulla automaticamente i debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Il carico oggetto di causa, affidato nel 2008 per un importo inferiore alla soglia, ricade in tale previsione. L’annullamento ex lege, richiamando l’art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, comporta il venir meno della pretesa dell’ente impositore, a prescindere dall’intervenuta prescrizione e dal malgoverno dell’azione esattiva. La domanda di inadempimento contrattuale è pertanto infondata e va rigettata.

Quanto al danno all’immagine, la Corte lo ha ritenuto inammissibile. Tale voce presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione e l’impulso della Procura contabile, non potendo trovare ingresso nel giudizio ad istanza di parte. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della vicenda e la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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