Assegno al nucleo familiare per figlio inabile: accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 233 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno al nucleo familiare per il figlio inabile, il requisito sanitario previsto dall’art. 2, comma 8, d.l. n. 69/1988 consiste nell’assoluta e permanente impossibilità del figlio di dedicarsi a un proficuo lavoro, collegata eziologicamente alla presenza di infermità o di difetto fisico o mentale. Tale requisito deve essere accertato in termini relativi, integrando il grado di invalidità con l’apprezzamento ponderato di fattori quali l’età, la condizione personale, culturale e socio-economica e l’attitudine lavorativa. È ritenuto non proficuo il lavoro usurante, pericoloso, immorale, degradante o offerto pietatis causa dal datore di lavoro. Il giudice può avvalersi dell’accertamento tecnico del Collegio medico legale, che prevale sul diverso esito del giudizio di invalidità civile, stante la diversità del parametro valutativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di inabilità in gestione pubblica, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno al nucleo familiare per il figlio inabile, con decorrenza limitata alla prescrizione quinquennale, oltre interessi e rivalutazione. Il figlio è affetto da un complesso quadro psichiatrico e da deficit cognitivo, ed è seguito dal servizio pubblico di salute mentale in modo continuativo.
La domanda amministrativa del 19.10.2021 è rimasta senza seguito ed è maturato il silenzio-rigetto; anche il ricorso al comitato provinciale dell’INPS non ha avuto esito. Il ricorrente ha quindi adito il giudice contabile, istruito con documentazione medica e reddituale, chiedendo in via istruttoria la consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha contestato il possesso del requisito sanitario, osservando che il riconoscimento in sede di invalidità civile di un assegno parziale (il 74%) escluderebbe lo stato di inabilità richiesto. Ha inoltre eccepito la decorrenza, sostenendo che la pensione del ricorrente decorre da ottobre 2019 e non da maggio 2015.
Il giudice monocratico ha disposto, con ordinanza n. 207/2023, una consulenza tecnica specialistica dinanzi al Collegio medico legale presso la Corte dei conti di Roma, formulando due quesiti: se il figlio sia affetto da patologie tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e, in caso affermativo, la decorrenza.
Il Collegio ha escluso che la quantificazione del deficit cognitivo esaurisca la valutazione, rilevando la stabile mancanza di progettualità, l’incapacità relazionale e l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani necessari a una corretta condotta di vita. Ha quindi concluso che il quadro psicopatologico determina l’inabilità a proficuo lavoro, antecedente alla verifica e già sussistente all’epoca dell’istanza del genitore.
La Corte ha richiamato il criterio elaborato dalla giurisprudenza contabile: il grado di invalidità e l’apprezzamento ponderato di età, sesso, situazione culturale e socio-economica e attitudine lavorativa, per stabilire se le residue capacità consentano un’attività effettivamente remunerativa, senza usura delle energie psico-fisiche. Su tale base il ricorso è stato accolto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Sui ratei arretrati la Corte ha riconosciuto gli interessi legali, integrati dalla rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.). Le spese processuali sono state compensate per la tecnicità della materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.