Il danno all’immagine da assenteismo è autonomo dalla pregiudizialità penale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 251 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assenteismo fraudolento del pubblico dipendente, il danno all’immagine previsto dall’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 costituisce fattispecie speciale tipizzata e non segue i criteri generali di cui all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009: non è pertanto necessaria una sentenza penale di condanna passata in giudicato per esercitare l’azione erariale. Il giudice contabile, in coerenza con l’autonomia del giudizio di responsabilità rispetto a quello penale, applica la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” e può utilizzare le prove raccolte nel procedimento penale, ove sottoposte a contraddittorio. Il risarcimento del danno patrimoniale va quantificato al lordo delle ritenute fiscali.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio diciannove dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, tra dirigenti medici, personale del comparto e un collaboratore amministrativo, contestando condotte di ingiustificato assenteismo accertate tramite indagini dei Carabinieri N.A.S. e documentazione sulle timbrature dei badge. Veniva richiesta la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del danno patrimoniale, del danno all’immagine e del danno da disservizio, per complessivi € 181.792,50, oltre accessori.

Alcuni convenuti hanno eccepito in via preliminare la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del parallelo procedimento penale, la nullità dell’atto di citazione, la tardività dell’azione e l’insussistenza dei presupposti per il danno all’immagine in assenza di condanna penale irrevocabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione, osservando che tra giudizio contabile e giudizio penale sussiste piena autonomia. La sospensione ex art. 295 c.p.c. e art. 106 c.g.c. presuppone una pregiudizialità tecnico-giuridica, non meramente logica. Le ragioni della responsabilità erariale — danno, condotta, nesso causale, rapporto di servizio, dolo e colpa grave — hanno contenuti propri, differenti dalla qualificazione penale dei fatti.

È stata dichiarata infondata l’eccezione di tardività dell’azione. L’art. 67, comma 5, c.g.c. impone il deposito della citazione entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni, ma l’art. 68, comma 3, c.g.c. prevede che, in caso di mancata autorizzazione della proroga, la Procura disponga l’archiviazione o emetta l’atto di citazione entro quarantacinque giorni dal deposito dell’ordinanza di rigetto. Il deposito era quindi tempestivo.

Nel merito, la Corte ha qualificato il danno all’immagine da assenteismo come fattispecie speciale, sganciata dalla pregiudizialità penale. L’inciso “ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni” contenuto nell’art. 55 quinquies esclude la necessità di un preventivo accertamento penale definitivo. Il Collegio ha richiamato, sul punto, l’orientamento della giurisprudenza contabile in materia.

Quanto alla prova, i convenuti sono stati ritenuti responsabili sulla base delle osservazioni, dei pedinamenti, dei tabulati delle presenze e delle videoregistrazioni, valutati secondo la regola della preponderanza dell’evidenza. Sono stati invece assolti i tre convenuti le cui mansioni rendevano verosimili gli spostamenti per ragioni di servizio, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.

Il danno all’immagine è stato liquidato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con il criterio del doppio del danno patrimoniale, ed è stato riconosciuto il danno da disservizio in via solidale. Le condanne sono state quantificate al lordo delle ritenute. I convenuti contumaci sono stati dichiarati tali e uno di essi è stato estromesso per intervenuta definizione con rito abbreviato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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