Improcedibile il ricorso pensionistico senza prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 305 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, l’omesso deposito, ai sensi dell’art. 155 C.G.C., della prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione determina l’improcedibilità del ricorso. Non risultando integrato il contraddittorio, la questione sostanziale sulla misura del trattamento pensionistico resta insuscettibile di esame nel merito. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’assenza di costituzione dell’Amministrazione convenuta e opera anche quando il decreto e l’ordinanza siano stati regolarmente comunicati al ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza cessato dal servizio con pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata con il sistema misto dal 1° marzo 2019, contestava il criterio applicato dall’INPS per la determinazione della c.d. quota retributiva. L’Istituto aveva applicato l’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, previsto per il personale civile, anziché la disposizione più favorevole dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, dettata per il personale militare.

A fondamento della domanda il ricorrente indicava di avere maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità inferiore ai diciotto anni di servizio utile. Chiedeva quindi la rideterminazione del trattamento in godimento mediante applicazione dell’aliquota del 44% prevista dalla norma invocata.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico individua il tema della decisione nel diritto del ricorrente — che al 31 dicembre 1995 aveva maturato più di quindici ma meno di diciotto anni di servizio — a ottenere la rideterminazione della pensione tramite l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La norma stabilisce che la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, con aumento dell’1,80 per cento per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.

La Corte rileva però che tale questione non è esaminabile nel merito. Non risulta depositata presso la Segreteria, né trasmessa per via telematica, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, come richiesto dall’art. 155 C.G.C.. Il decreto era stato regolarmente notificato e l’ordinanza a verbale era stata comunicata al ricorrente.

Su istanza del giudice, con ordinanza a verbale era stato onerato il ricorrente del deposito della prova della notifica del ricorso e del decreto entro dieci giorni, con rinvio della discussione. L’adempimento non è stato eseguito e l’Amministrazione previdenziale non si è costituita.

Secondo il giudice unico, la mancata integrazione del contraddittorio configura un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, in continuità con l’orientamento giurisprudenziale richiamato. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, senza statuizione sulle spese in assenza di attività difensiva di controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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