Riliquidazione pensionistica per qualifiche ad esaurimento ex art 73 dPR 748/1972 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 315 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale statale che ha rivestito le qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del trattamento economico che gli sarebbe spettato se, all’atto della cessazione dal servizio, avesse conseguito l’inquadramento a primo dirigente, ai sensi dell’art. 73, comma 2, d.P.R. n. 748/1972. Il diritto sorge in virtù della qualifica posseduta agli effetti pensionistici, come precisato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12/2000. L’INPS è il giusto contraddittore del giudizio afferente la pretesa alla riliquidazione del trattamento a carico dell’Ente previdenziale, non potendo essere escluso in ragione del proprio ruolo di ordinatore secondario di spesa.
Il Fatto
La ricorrente è stata dipendente del Ministero dell’Istruzione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. L’INPS le ha conferito la pensione anticipata sulla base del trattamento economico spettante ai direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, per effetto di una pronuncia del giudice del lavoro confermata in appello.
La ricorrente lamenta la mancata liquidazione del trattamento riservato dall’art. 73, comma 2, d.P.R. n. 748/1972, invocando l’applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12 del 24.10.2000. Si costituiscono il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INPS. L’Ente previdenziale è il giusto contraddittore del giudizio, poiché la pretesa azionata attiene alla riliquidazione del trattamento pensionistico posto a suo carico. L’argomento fondato sul ruolo di ordinatore secondario di spesa, subordinato alla trasmissione del modello PA04 da parte dell’Amministrazione datoriale ai sensi dell’art. 30, comma 3, d.l. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, non vale a escludere la legittimazione.
Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. Giur. Campania, sent. nn. 7/2016 e 224/2016): il diritto alla riliquidazione sussiste, ai sensi del menzionato art. 73, in virtù della qualifica posseduta agli effetti pensionistici, come precisato dalla circolare n. 12/2000.
Ne deriva l’obbligo, a carico del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’INPS, di adottare i provvedimenti consequenziali all’applicazione della norma. Il Giudice ne riporta il testo, che liquida le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento sulla base del trattamento economico che sarebbe spettato loro con l’inquadramento a primo dirigente all’atto della cessazione dal servizio.
Il Giudice accerta e dichiara quindi il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, condannando le Amministrazioni convenute, per quanto di competenza, a provvedere agli adempimenti necessari. Liquida infine le spese di lite in favore del procuratore antistatario, per l’ammontare complessivo di euro 600,00 oltre IVA e CPA, a carico delle Amministrazioni soccombenti nella misura del 50% ciascuna.
Nota della Redazione
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