Assegno nucleo familiare, onere probatorio a carico del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 33 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile promosso per il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare l’onere di provare i presupposti della domanda grava sul ricorrente. Spetta a chi agisce dimostrare, con documentazione idonea, il requisito reddituale del nucleo e la sua composizione. La sola autocertificazione incerta e incompleta, accompagnata da un cedolino e da un estratto di morte, non integra la prova richiesta dall’art. 2 del d.l. n. 69/1988. In difetto di tale prova il ricorso è infondato e va respinto.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge titolare di pensione di reversibilità, ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere l’assegno per il nucleo familiare e i ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione. La domanda amministrativa era stata presentata all’Istituto, che non aveva risposto.
Il giudizio è stato promosso in riassunzione davanti alla Corte dei conti dopo che il Tribunale di Napoli, Sezione del Lavoro, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L’INPS, pur ritualmente notificato, non si è costituito. Il giudizio è pervenuto alla decisione dopo il rinnovo della notifica disposto con ordinanza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha dichiarato la contumacia dell’INPS, non costituitosi nonostante la regolare notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 93 del codice della giustizia contabile.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare dettata dall’art. 2 del d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n. 153. La norma prevede che l’assegno competa in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo. Il comma 8 consente che il nucleo sia composto di una sola persona, purché titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e in presenza dei requisiti di età o di impossibilità al lavoro. Il comma 9 definisce il reddito del nucleo familiare come l’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF conseguiti dai componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio, con valore per la corresponsione fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Su questo quadro normativo la Corte ha verificato il materiale probatorio offerto dalla ricorrente. Questa ha depositato la domanda di assegno, un cedolino INPS e l’estratto di morte del coniuge, ma non ha prodotto alcuna documentazione utile a dimostrare il requisito reddituale.
Quanto alla composizione del nucleo familiare, la ricorrente si è limitata a un’autocertificazione definita incerta e incompleta. La Corte ha quindi rilevato la mancanza della prova dei requisiti costitutivi del diritto vantato. Ne è derivata la declaratoria di infondatezza del ricorso, respinto nei termini di cui in motivazione, con nulla per le spese in ragione della contumacia della parte convenuta.
Nota della Redazione
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