Giudizio ad istanza di parte e responsabilità del concessionario della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 343 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c., l’ente creditore è legittimato a far valere l’inadempimento del concessionario della riscossione qualificabile come agente contabile, senza che l’azione debordi nella responsabilità erariale di esclusiva titolarità del Pubblico ministero contabile. La domanda risarcitoria per danno patrimoniale non può tuttavia trovare accoglimento quando, dopo la condotta omissiva del concessionario, sia intervenuto un fatto estraneo a quest’ultima, idoneo da solo a causare la mancata entrata: l’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro, disposto dall’art. 4 del D.L. n. 119/2018. In tale evenienza difetta il nesso eziologico e può ipotizzarsi una carenza di interesse ad agire in concreto. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è invece inammissibile nel giudizio ad istanza di parte, potendo trovare ingresso solo nell’azione di responsabilità amministrativa promossa dal Pubblico ministero contabile.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di un servizio di trasporto pubblico locale, aveva iscritto a ruolo una sanzione amministrativa pecuniaria di modesto importo per mancato acquisto del titolo di viaggio, trasmettendo il ruolo all’agente della riscossione. Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e il Giudice di Pace accoglieva la domanda, dichiarando l’estinzione del credito per prescrizione. La società conveniva allora il concessionario davanti al Giudice di Pace, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e la condanna al pagamento della somma, oltre al risarcimento del danno all’immagine.

Con sentenza n. 18372/2023 il Giudice di Pace dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, indicando la Corte dei conti quale giudice competente. La società riassumeva quindi il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell’art. 17 c.g.c.. Il concessionario eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’ente creditore e, nel merito, l’avvenuto annullamento ex lege del debito.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. La domanda mira ad accertare l’inadempimento del concessionario rispetto a specifici obblighi di servizio, relativi alla riscossione di crediti dell’ente, con conseguente declaratoria di responsabilità per la mancata tempestiva attivazione delle operazioni. Il rapporto di servizio tra ente e concessionario radica la fattispecie nella categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c., nella quale il concessionario assume la qualifica di agente contabile.

Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 5569/2023, che hanno qualificato l’ente come società in house e hanno ricondotto l’azione a tale categoria aperta di giudizi, attratti alla giurisdizione contabile in quanto afferenti agli obblighi e alle responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici. Ciò rileva non solo ai fini del riparto di giurisdizione, ma anche per il riconoscimento della legittimazione dell’ente ad agire in questa sede.

La Corte esclude poi l’operatività del procedimento amministrativo di discarico per inesigibilità, previsto dagli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 e ridisegnato dalla legge n. 190/2014: la sentenza del Giudice ordinario, divenuta irrevocabile, che ha accertato l’estinzione del credito per prescrizione, ha effetto assorbente e preclusivo, rendendo inconferente ogni accertamento sull’esigibilità della quota.

Nel merito, la Corte rileva che il credito, di importo inferiore a 1.000 euro, è stato comunque annullato ex lege per effetto dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, che ha disposto lo stralcio automatico dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Richiamando Sez. V n. 15471/2019 e una pronuncia della Sezione Puglia, la Corte osserva che tale norma realizza una “pulizia di magazzino”, concentrando le risorse sui crediti più recenti o di importo rilevante. Ne deriva che, anche in assenza della declaratoria di prescrizione, la pretesa non avrebbe potuto trovare concreta realizzazione.

Conseguentemente difetta il nesso eziologico tra l’inoperosità del concessionario e la mancata entrata: è intervenuto un fatto estraneo, necessario e sufficiente da solo a causare il pregiudizio, con possibile carenza di interesse ad agire in concreto. Manca inoltre la colpevolezza, essendo l’inattività scriminata dall’obiettiva incertezza applicativa delle disposizioni sul discarico delle quote inesigibili. La domanda di danno all’immagine è dichiarata inammissibile, spettando al solo Pubblico ministero contabile. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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